A- A A+

Gara clandestina, incidente stradale, minor risarcimento

Balla, Futurismo, La velocità

La fattispecie sottoposta all'esame della Corte di Cassazione concerne la vicenda di un giovane che, salito di sua volontà sulla vettura condotta da un amico per partecipare ad una gara clandestina e notturna tra automobili, rimaneva ucciso a seguito delle ferite riportate nell'incidente verificatosi allorché il conducente della vettura sulla quale era trasportato perdeva il controllo della macchina, che usciva di strada ribaltandosi.

La questione sottoposta al giudizio della corte di cassazione era quella di esaminare "se il comportamento del soggetto danneggiato che consiste nella sua volontaria esposizione al rischio possa integrare il concorso di colpa del danneggiato, rilevante ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c. ai fini della proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiante, anche se rimanga accertato che il danneggiato non abbia influito sulla condotta di guida del conducente, contribuendo positivamente al verificarsi dell'incidente e quindi se, con riguardo alla fattispecie concreta, la scelta imprudente del trasportato di partecipare ad una corsa vietata possa superare in tutto o in parte la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente e del proprietario dettate dall'art. 2054 c.c. a tutela della posizione del trasportato stesso."
La corte di cassazione ha risposto affermando che  "il concorso colposo del danneggiato, che comporta ex art. 1227 primo comma c.c. la conseguente e proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiarne, è configurabile non solamente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca come antecedente causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito."
La corte di cassazione nella sua sentenza continua affermando che "anche la mera consapevolezza da parte di un soggetto di porsi in una situazione da cui consegua una più o meno elevata probabilità che si produca a suo danno un evento pregiudizievole — ovvero l'esposizione volontaria al rischio -, a cui non sia collegata alcuna azione o omissione di un comportamento avente un diretto apporto causale rispetto al verificarsi del sinistro, possa integrare una corresponsabilità del danneggiato. Nel caso di specie, poiché l'evento infausto si è verificato in conseguenza di una gara vietata di autoveicoli, e quindi si applicano le norme sulla responsabilità civile automobilistica, l'esposizione volontaria al rischio del trasportato rileva non fino al punto di rendere inoperante la presunzione di responsabilità in capo al conducente, di cui all'art. 2054 primo comma c.c., ma nel senso di ridurre proporzionalmente l'area di responsabilità del danneggiante, in quanto essa viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento.
Occorre infatti collocarsi nella corretta prospettiva secondo la quale con l'accettazione consapevole del rischio il trasportato ha posto in essere un antecedente causale non del fatto dannoso complessivo, ovvero del sinistro in cui sono rimasti coinvolti lui e il danneggiante (nel caso di specie, dell'incidente stradale) ma dell'evento che si è verificato a suo carico (la lesione alla propria integrità fisica) e pertanto non ne può far gravare tutta la responsabilità su altro soggetto". Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 11698/14; depositata il 26 maggio2014.

 

 

 

Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. art. 2049 cod. civ.

Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno  

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile , al danneggiato è dovuta un'indennità , la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno  prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli .Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. art.2050 cod. civ.

Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. ART. 2055 Cod. civ.

Rovina di edificio.

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Art. 2053 cod. civ.