A- A A+

Per la liquidazione dei danni fisici valgono le tariffe del tribunale di Milano

Un minore mentre attraversava la strada, venne investito e ferito da un autoveicolo. Dopo che l’investitore fu condannato in sede penale, l'esercente la potestà genitoriale sul minore convenne in tribunale, in sede civile, il responsabile per sentirlo condannare al risarcimento dei danni in via definitiva. Il tribunale accolse la domanda attribuendo alla vittima un concorso di colpa nella misura del 50%. La corte di appello ha confermato la sentenza. La vittima dell'incidente stradale ha fatto ricorso in cassazione lamentando la erroneità della liquidazione del danno effettuata dal tribunale e dalla corte di appello.  La corte di cassazione  ha accolto il ricorso della vittima nell'occasione ha affermato due principi: la liquidazione dei danni a favore delle vittime deve avvenire con parità di trattamento; per assicurare questa parità di trattamento è necessario applicare i criteri a punto  adottati dal tribunale di Milano e spontaneamente recepiti dalla maggior parte degli altri uffici giudiziari. Nel caso in cui un giudice si sottrae all'applicazione dei criteri milanesei deve indicare in modo specifico le ragioni del suo operare. Le tabelle del tribunale di Milano rappresentano uno standard di riferimento che occorre tenere come punto di riferimento fermo nella quantificazione monetaria del danno fisico subito in conseguenza di. lesioni personali. Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 febbraio – 20 aprile 2017, n. 9950

 

Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. art. 2049 cod. civ.

Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno  

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile , al danneggiato è dovuta un'indennità , la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno  prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli .Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. art.2050 cod. civ.

Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. ART. 2055 Cod. civ.

Rovina di edificio.

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Art. 2053 cod. civ.