05/02/2014
Nel contratto di locazione il conduttore ha l'obbligo di non effettuare nella cosa locata innovazioni che mutino la destinazione e la natura dell'immobile.
Alla cessazione del contratto di locazione il conduttore ha l'obbligo di restituire al proprietario-locatore la cosa locata nello stesso stato in cui gli è stata consegnata all'inizio del rapporto di locazione.
Cassazione civile sez. II 11/05/2010 Numero 11345