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Sì al risarcimento del danno per il figlio “dimenticato”

Con la sentenza n. 5652/2012 la Suprema Corte di Cassazione, ha statuito che un padre che ha mostrato per lungo tempo un completo disinteresse per un figlio naturale è tenuto a risarcire i danni.
La vicenda è la seguente: un uomo nel lontano 1958, dopo aver scoperto che la donna con cui aveva avuto una relazione stava per mettere alla luce un bambino decideva di interrompere ogni tipo di rapporto con la donna rifiutando anche di riconoscere il figlio e di mantenerlo. Il ragazzo, una volta divenuto adulto e padre di famiglia, portava la vicenda in Tribunale lamentando di aver avuto notevoli problemi esistenziali. 
La Cassazione, accogliendo l’istanza del figlio e condannando il padre a corrispondere un risarcimento di € 25.000, ha statuito che "il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni, e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un 'vulnus', dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento, un elevato grado di riconoscimento e di tutela". 
Milano 01/04/2012