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L’assegno di mantenimento a favore del coniuge deve essere frutto di comparazione

Nella foto: opera di Michelangelo

La Corte di Cassazione in materia di assegno di mantenimento a favore del coniuge ha ribadito  il seguente principio La corte di appello ha applicato (e non violato) il principio, costantemente ribadito da questa Corte (v., tra le tante, n. 20582/2010, n. 24496/2006), secondo cui la nozione di adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno postula un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza, indagine questa da compiersi con rigoroso riferimento alle concrete possibilità lavorative del soggetto, onde verificare se il coniuge possieda effettivamente, o sia concretamente in grado di procurarsi, redditi adeguati nel significato sopra specificato.

Con riguardo alla quantificazione dell'assegno mensile, la decisione della corte di appello di aumentarlo (da e 2700,00 a € 4000,00) non è connessa in modo automatico ai consistenti lasciti ereditari (uno in prossimità della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) di cui il sig. B. ha beneficiato, ma è il risultato di una complessiva riconsiderazione del parametro valutativo del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, che è stato ritenuto "molto agiato" (di tipo "alto borghese"), come dimostrato dalle particolari capacità economiche del sig. B., risultanti anche dal suo notevole patrimonio immobiliare ("di entità non comune" e non facilmente accertabile) e da ingenti liquidità. La decisione di rideterminare l'assegno in aumento è, in definitiva, il risultato di accertamenti di fatto di cui la corte ha dato conto con motivazione adeguata e, quindi, incensurabile in questa sede.â�¨”

Corte di Cassazione sez. I Civile, sentenza 26 febbraio – 31 marzo 2014, n. 7485