21/01/2014
Il Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) all'art. 116, co. 13, sanziona con l'ammenda da Euro 2.257 ad Euro 9.032 chi si pone alla guida di autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida o con patente revocata o non rinnovata. In caso di reiterazione del reato nell'arco di un biennio la pena è, invece, quella dell'arresto fino ad un anno. Il successivo comma 18 applica a tali violazioni la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Mentre il fermo amministrativo comporta la temporanea perdita di disponibilità del mezzo da parte del suo proprietario, la confisca, preceduta dal sequestro, determina la definitiva perdita di proprietà del veicolo.
Nell'ipotesi di prima infrazione del disposto di cui all'art. 116, co. 13, C.S., il legislatore sanziona il contravventore con la sola pena dell'ammenda.
In questo caso l'interessato potrà accedere, dietro espressa richiesta sua o del difensore, all'oblazione c.d. “obbligatoria”, un istituto giuridico che consente una rapida fuoriuscita dal circuito penale a coloro che si rendono responsabili di violazioni che comportano un minore allarme e danno sociale.
Ai sensi dell'art. 162 c.p., “nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalle legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese per il procedimento.”
Al pagamento della somma indicata dal Giudice consegue l'estinzione del reato che non verrà, pertanto, iscritto nel casellario giudiziale dell'interessato.
Detta istanza potrà essere presentata, anche in fase di indagini preliminari, al Pubblico Ministero competente che la trasmetterà al Giudice per le Indagini Preliminari (cfr. art. 141 disp. att. c.p.p.).
L'anticipazione della domanda -favorita dalla Procura di Milano che le attribuisce un canale preferenziale- evita al contravventore di incorrere nelle lungaggini processuali dovute alle note carenze di organico e gli consente una fuoriuscita dal sistema penale in tempi più brevi e con minori spese legali.
Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 115/2005, i soli conducenti di ciclomotori e motoveicoli dovranno integrare la lettura delle disposizioni del Codice della Strada sopra citate con quanto disposto dall'art. 213, co. 2 sexies che, difformemente da quanto previsto dalla disciplina generale contenuta nell'art. 116, co. 18, prima parte, prevede la sanzione accessoria della “confisca amministrativa del veicolo nei casi in cui, con un ciclomotore o un motoveicolo, sia stato commesso un reato previsto dallo stesso Codice della Strada o da altre fonti normative”.
Tale disposizione, dettata dal legislatore sulla scia dell'emergenza rappresentata dall'escalation di reati violenti commessi, in quel periodo, servendosi di ciclomotori e motocicli, mezzi assai più agili e maneggevoli di un' automobile, non ha, però, distinto tra reati commessi con l'ausilio di un motociclo (es. rapine, omicidi etc) e reati, come quello sopra analizzato, che in assenza del motociclo non potrebbero nemmeno configurarsi .
Con la conseguenza che la sanzione accessoria prevista per chi, per la prima volta, si pone alla guida di un motoveicolo senza patente (sequestro amministrativo, propedeutico alla confisca) è assai più onerosa di quella stabilita per l'autore della medesima contravvenzione commessa, però, a bordo di un autoveicolo (fermo amministrativo di tre mesi).
Preso atto di quanto sopra ci si chiede se la disposizione di cui all'art. 213, co. 2 sexies C.S. sia applicabile anche al motociclista che, resosi responsabile dell'infrazione di cui all'art. 116, co. 13, prima parte, C.S., abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione all'oblazione ai sensi dell'art. 162 c.p. e, a seguito del pagamento della somma indicata dal Giudice con ordinanza, abbia poi ottenuto l'estinzione del reato ascrittogli.
Invero l'avvenuta estinzione del reato a seguito del pagamento dell'oblazione appare incompatibile con il requisito che l'art. 213, co. 2 sexies C.S. pone a fondamento della sanzione accessoria della confisca (reato commesso), poiché la commissione del reato è accertata solo a seguito di sentenza di condanna o di provvedimento ad essa equiparato (ad. es. sentenza di applicazione della pena). Nel caso dell' oblazione, invece, lo Stato, rinunciando alle proprie pretese punitive, consente al contravventore di estinguere il reato con l’adempimento di un'obbligazione amministrativa.
Questa interpretazione potrebbe essere confortata dal contenuto della circolare del Dip. pubblica sicurezza 7/9/2005 che, al punto 3.2 (reati commessi alla guida di ciclomotori o motoveicoli), nel richiamare la previsione di cui all'art. 213, co. 2 sexies, precisa che “sebbene si tratti (confisca) di una misura cautelare finalizzata all’applicazione di una sanzione accessoria di natura amministrativa, la stessa è irrogata a seguito della sentenza di condanna da parte dell’Autorità Giudiziaria.”. Condanna che, in caso di oblazione, certamente difetta.
Milano 26/04/2010