17/01/2014
Un dipendente di una azienda municipale, con mansioni di conducente di linea, inquadrato nel 6° livello ccnl di categoria, a seguito di accertamenti sanitari e conseguente giudizio di inidoneità alle predette mansioni, era stato adibito dall’azienda alle inferiori mansioni di addetto alle pulizie.
Il dipendente contestava il provvedimento aziendale e chiedeva al Giudice del lavoro di dichiarare il proprio diritto all'originario inquadramento, anche con assegnazione a mansioni diverse o comunque di maggiore professionalità di quelle alle quali era stato adibito, con conseguente condanna dell'azienda al risarcimento danni.
Il tribunale ha rigettato la domanda del dipendente. La corte d’appello, chiamata a pronunciarsi, rigettava anch’essa la domanda riconoscendo “il diritto del datore di lavoro di variare in peius, unilateralmente, le mansioni in caso di sopravvenuta inidoneità - come nella specie - alle mansioni di un proprio dipendente”.
La corte di cassazione chiamata a pronunciarsi su ricorso del lavoratore che ha affermato il seguente principio: “ Invero, come questa Corte ha chiarito in analoghe occasioni (v., in particolare, Cass. 15 maggio 2006 n. 11106), in tema di accertamento della legittimità di una dequalificazione del lavoratore, pacificamente intesa ad evitare la risoluzione del rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nel titolo costitutivo, ossia per inidoneità fisica, deve tenersi conto che di tale accertamento è parte integrante non solo la reale sussistenza di detta inidoneità ma anche l'idoneità ad altre mansioni, compatibilmente con l'assetto aziendale, poiché - vertendosi nella materia lavoristica e non in quella dell'assistenza sociale - gli interessi del lavoratore vanno bilanciati con quello al libero esercizio dell'iniziativa economica dell'imprenditore (art. 41 Cost., comma 1) oppure col principio di buon andamento, se trattisi di pubblica amministrazione (art. 97 Cost., comma 1) (Cass. Sez. un. 7 agosto 1998, n. 7755).”
Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 1 luglio - 9 settembre 2008, n. 23109.
Milano 05/10/2008