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Licenziamento, comporto secco e a sommatoria, comunicazione.

tag  licenziamento  comunicazione 

10/01/2014


La Corte di Cassazione ha affermato, in materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto i seguenti principi: “ L'art. 2110 del codice civile, al secondo comma, consente all'imprenditore di recedere dal rapporto di lavoro in caso di assenza del lavoratore per malattia che si sia protratta oltre il limite stabilito dalla legge o dal contratto collettivo. Poiché non si tratta di un licenziamento disciplinare, non è necessaria alcuna contestazione e non sono quindi applicabili le disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970.
È sufficiente che sia stato superato il periodo di comporto e che tale circostanza sia invocata dal datore di lavoro a giustificazione del recesso.
Non è richiesto che il datore di lavoro specifichi i giorni di assenza; a meno che il lavoratore non ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966.” (Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 20 novembre 2007 – 10 gennaio 2008, n. 278).

Nel caso concreto sottoposto all’esame della corte di cassazione, l’azienda aveva intimato il licenziamento inviando al lavoratore l’elenco delle sue assenze per malattia. Da questo elenco, il lavoratore aveva dedotto la volontà dell’azienda di risolvere il rapporto di lavoro invocando il superamento del solo periodo di comporto a sommatoria rinunciando, così, al suo diritto di adottare il licenziamento per superamento del comporto secco. La corte di appello di Milano ha accolto la tesi difensiva del lavoratore ma la cassazione ha ribaltato la decisione del giudice di secondo grado, assumendo che l’azienda, con la sua lettera, non aveva mai inteso rinunciare al licenziamento per superamento del comporto secco. 
La querelle era sorta perché il contratto collettivo del settore prevedeva un periodo di comporto secco di 12 mesi e un periodo di comporto a sommatoria di 18 mesi. Nel caso specifico il comporto a sommatoria non era stato superato mentre il comporto secco era stato superato per essere stato il lavoratore assente continuativamente per più di dodici mesi.
Nel contesto dei fatti sottoposti al suo esame, il datore di lavoro, per la cassazione, può procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto senza la necessità di doverne dare preventivamente conoscenza al lavoratore e senza la necessità di dover elencare i giorni di assenza e specificare a che tipo di comporto abbia inteso riferirsi nell'intimare il licenziamento.
Milano 15 febbraio 2008

ART. 2110 malattia. In caso di malattia, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dagli usi o secondo equità.

Nei casi di malattia, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito dalla legge dagli usi o secondo equità.


Il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Malattia e contratto collettivo. Tutti i contratti collettivi prevedono una disciplina particolareggiata della malattia, che si applica ai lavoratori destinatari di quel contratto collettivo. Per conoscere questa disciplina occorre esaminare lo specifico contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro. I contratti collettivi prevedono il trattamento economico spettante al lavoratore nei giorni di assenza  dal lavoro per malattia. 





Periodo di comporto. Con queste parole si definisce il periodo di tempo durante il quale il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, conserva il diritto a non essere licenziato. Superato questo limite temporale, il datore di lavoro ha la facoltà di intimare il licenziamento riconoscendo il preavviso. I contratti collettivi prevedono diverse figure di periodo di comporto. Vi sono contratti collettivi molto garantisti per i lavoratori e altri contratti che, invece, danno una garanzia minima  di durata temporale.