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Contestazione, diritto di difesa.


La Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale “ il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza averlo sentito a sua difesa dopo avergli contestato l'addebito”.
Questa previsione di legge comporta che “solo ove il lavoratore lo chieda il datore di lavoro è tenuto a sentire oralmente il lavoratore stesso, ma in mancanza di una tale richiesta (che deve essere espressa ed inequivoca (Cass. n. 12268/2000)) non esiste alcun onere del datore di lavoro di invitare il lavoratore a discolparsi oralmente, essendo in facoltà di quest'ultimo di esercitare il suo diritto di difesa nella più completa libertà di forme e, quindi, anche per iscritto o mediante l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato (Cass. n. 11279/2000). 
Nel caso sottoposto al suo esame, la corte di cassazione, non ha ravvisato “ alcuna violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970, poiché il ricorrente non ha specificamente dedotto di avere richiesto, in modo espresso ed inequivoco, di essere sentito oralmente in sede di procedimento disciplinare.”
Cassazione – Sezione lavoro 25 gennaio 2008, n. 1661.
Milano 22 febbraio 2008

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