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Polizza, natura del termine di denuncia del sinistro.

tag  polizza  denuncia  sinistro 

10/01/2014

Le varie polizze di assicurazione contengono sempre l'obbligo per l'assicurato di comunicare alla sua compagnia di assicurazione l'evento dannoso entro tre giorni. Questa clausola contrattuale contenuta nel contratto richiama analoga previsione prevista dal codice civile. Che cosa succede nel caso in cui l'assicurato non osserva questo obbligo di denuncia nel termine contrattualmente previsto?
La corte di cassazione ha affermato il seguente principio: 
“In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, secondo comma, c.c.
Occorre, inoltre, riscontrare se, alla stregua del principio di buona fede, che presiede all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, le diverse modalità di avviso, in concreto adottate dall'assicurato, possano o meno considerarsi equipollenti di quelle fissate dal contratto, in relazione alla loro attitudine a realizzare lo scopo della norma.
La giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 5435/2005; Cass., n. 3044/97) ha anche precisato che, affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente - con conseguente perdita del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 1915 c.c. - all'obbligo imposto dall'art. 1913 c.c. di dare avviso del sinistro all'assicuratore (la cui ratio risiede nell'esigenza di porlo in condizioni di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possano disperdersi eventuali prove e indizi) non occorre lo specifico e fraudolento intento di creargli danno, essendo sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo."
Cassazione n. 24733/2007.
Milano 14/12/2007

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