09/01/2014
“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali odell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessiattestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori “.
Nel caso concreto la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della corte di appello che, accogliendo le eccezioni difensive dell’Inps aveva fondato la sua decisione sul contenuto del verbale di ispezione elaborato dagli ispettori del lavoro, che appariva particolareggiato e completo.
A questo verbale erano allegate le dichiarazioni rese dai lavoratori che avevano confermato in udienza e sotto giuramento l’esistenza dei fatti da cui scaturiva l’obbligo contributivo previdenziale.
Corte di Cassazione 22.2.2005, n. 3525 .
Milano 01/12/2007