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Una rivoluzione: dimissioni scritte e su modello ad hoc con data certa.

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09/01/2014

Lotta contro le dimissioni rilasciate con data in bianco

Il Senato, nella seduta del 25 settembre 2007, ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulle "Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera". 

D’ora in poi le dimissioni dei lavoratori subordinati, a tempo determinato o indeterminato a tempo parziale o a tempo pieno o di qualsiasi altro genere “nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci devono a pena di nullità essere presentati su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego.”

Questi moduli per previsione di legge devono essere “ realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro” devono riportare "un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d’opera o della prestatrice d’opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.”

La presidenza del consiglio ha dichiarato che " l'obiettivo del provvedimento è quello di eliminare la prassi, purtroppo non infrequente, delle false dimissioni, cioè delle dimissioni in bianco fatte sottoscrivere al lavoratore o alla lavoratrice nel momento dell'assunzione".

La nuova normativa è di forte contrasto del fenomeno delle dimissioni comunque estorte o viziate nel consenso perché costringe il lavoratore a ponderare la sua decisione.
Il lavoratore perché le sue dimissioni volontarie siano valide deve inderogabilmente adottare la forma vincolata prevista dalla nuova legge. 

Il datore di lavoro di fronte al lavoratore che si dimette senza le nuove formalità non è certamente privo di tutela perchè di fronte a dimissioni irregolari può diffidare il lavoratore a presentarle nelle forme previste o gli può contestare l'assenza ingiustificata dal lavoro con il conseguente licenziamento disciplinare.

Il datore di lavoro e il prestatore d’opera possono sempre ricorrere senza vincoli di forma ( se non quella scritta) alla risoluzione consensuale del rapporto .

Il lavoratore con questa nuova legge è certamente più libero e più tutelato.
Qesta legge dà chiarezza, trasparenza e limpidezza al rapporto di lavoro nella sua fase terminale.

Milano 02/10/2007.

Aggiornamento 20/11/2007

La legge è stata pubbligata sulla gazzetta Ufficiale. Legge 17 ottobre 2007, n. 188; 
é entrata in vigore il 23 novembre 2007. aggiornamento 15/12/2007
Il 3 dicembre 2003, nel Palazzo di Giustizia di Milano si è svolto un convegno avente ad oggetto la nuova disciplina giuridica delle dimissioni.
Si è trattato di un dibattito molto ricco di argomenti e appassionato.
Si è affermato che la nuova disciplina rappresenta un movimento sismico nel diritto del lavoro che alla fine dovrà trovare un suo assestamento definitivo. Al momento, però, non è dato comprendere quale potrà essere questo assestamento.
Gli oratori hanno evidenziato come, in giurisprudenza, il fenomeno delle dimissioni in bianco sia stato nel corso degli anni estremamente marginale. In questo contesto di marginalità è inspiegabile la nuova normativa approvata dal parlamento a larghissima maggioranza e con tanti applausi. Evidentemente questi oratori, nella loro torre d’avorio, non hanno contatto con la realtà quotidiana. Se avessero avuto questo contatto certamente il loro giudizio politico sulla legge sarebbe stato ben diverso. È vero che il fenomeno delle dimissioni in bianco raramente è arrivato nelle aule di giustizia ma questo è dovuto semplicemente al fatto che andare davanti a un giudice per difendere un lavoratore che ha firmato le sue dimissioni in bianco è processualmente difficile se non quasi impossibile perché l’onere probatorio sui fatti è a carico del lavoratore che difficilmente, quando firmato le dimissioni estorte, è stato messo in condizione di agire in futuro avanti all’autorità giudiziaria. Sono cose che si firmano su foglio nero, con penna nera in stanza buia e da soli. Il datore di lavoro non chiama certamente il notaio per consacrare questa volontà.
Dalla relazione introduttiva e dagli interventi si possono trarre le seguenti conclusioni:
Casi in cui non è richiesta la particolare forma scritta con foglio avente data certa:
-dimissioni per giusta causa;
-risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; 
-dimissioni anticipate nel contratto a termine;
-risoluzione per fatto concludente;
-recesso dei dirigenti.
Desta perplessità la tesi secondo la quale la risoluzione consensuale del rapporto rimane a forma libera. Se così fosse la legge potrebbe essere immediatamente e facilmente raggirabile sostituendo alle dimissioni in bianco un atto di risoluzione consensuale che il lavoratore firma ante tempus e all’inizio del rapporto. Si apre una falla irreversibile con la vanificazione dello spirito della legge.
A quali rapporti di lavoro si applica la nuova disciplina: a tutti rapporti di lavoro subordinato e non. Preoccupazione è stata sollevata nel corso del dibattito per le dimissioni degli amministratori di società, particolarmente di quelle quotate in borsa che mal si adattano alla pubblicità imposta dalla nuova normativa.
Analoga preoccupazione è stata espressa per le dimissioni nel lavoro domestico in considerazione del fatto che ad usufruire di queste prestazioni sono anche pensionati dai modesti redditi e dalla scarsa cultura giuridica.
Analoga preoccupazione è stata sollevata anche per le prestazioni lavorative occasionali.
La legge, infatti, impone la forma scritta delle dimissioni anche quando un lavoratore presta la sua opera solo per qualche giorno.
La conseguenza della mancanza della forma scritta e della forma solenne è la nullità assoluta che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, anche dai terzi; questa nullità non è soggetta a prescrizione.
La nullità delle dimissioni per mancanza di forma comporta che un rapporto di lavoro risolto senza le formalità prescritte può essere ripristinato, su richiesta del lavoratore, anche dopo anni dalla sua cessazione e quando ormai tutti si erano dimenticati della sua stessa esistenza. Con grave danno alla certezza dei rapporti giuridici.

Fino a quando non arriva il modulo dell’ufficio provinciale del lavoro o del Comune avente data certa non bisogna annotare sui libri sociali nessuna cessazione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro nell’intervallo temporale tra l’allontanamento del lavoratore dal luogo di lavoro e il ricevimento delle dimissioni su modulo, si considera sospeso, senza maturazione di retribuzione a favore del prestatore d’opera.

Nel caso in cui il lavoratore si allontani dal posto di lavoro e non dia più notizia di sé, il datore di lavoro può procedere alla contestazione di addebito per assenza dal lavoro e per la stessa mancata adozione della forma scritta con data certa delle dimissioni.
Naturalmente tutto questo con i problemi giuridici e processuali connessi ai limiti e alla natura della procedura di contestazione di addebito e alle modalità di risoluzione del rapporto. Con tutti i rischi propri del licenziamento disciplinare a carico del datore di lavoro. 
Nell’intervallo temporale tra le dimissioni nulle e la richiesta di ripristino del rapporto di lavoro risolto in modo illegittimo si applica il principio della corrispettività: non essendoci prestazione lavorativa non c'è diritto alla retribuzione. Questo dritto alla retribuzione matura dal momento in cui il lavoratore dimissionario offre formalmente ed effettivamente la sua prestazione facendo valere la nullità delle sue dimissioni.

Nel nostro ordinamento esiste il seguente principio giuridico: nessuno può trarre vantaggio da un atto nullo a cui ha dato origine. Nel nostro caso, pacificamente,la nullità è stata causata dal lavoratore. L’applicazione di questo principio può condurre a soluzioni giuridiche che possono temperare le forti e traumatiche conseguenze della nullità dell’atto.

Alla lavoratrice madre e al matrimonio continuano ad applicarsi le discipline speciali sulle dimissioni.

La legge entra effettivamente in vigore nel momento in cui saranno disponibili i formulari previsti dalla legge e dopo che saranno emanati i relativi decreti ministeriali. Senza questi decreti la legge non può operare. La legge, pertanto, nonostante la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale è momentaneamente priva di effetti mancando i decreti ministeriali.

Milano 15 dicembre 2007.

AGGIORNAMENTO

26 giugno 2008 .

Abolita la procedura sulle dimissioni volontarie. 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008.
Con il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria - all'art. 39, comma 10, lettera l, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 - Suppl. Ordinario n.152 del 25 giugno 2008, è abolito l’obbligo, per i lavoratori, di utilizzare la nuova procedura telematica per le dimissioni volontarie. 
A partire dal 25 giugno, quindi, per presentare le dimissioni volontarie, non sarà più necessario adempiere alla procedura informatica.

 

aggiornamento 2018

La dsiciplina delle dimissioni è stata superata. adesso le dimisisoni si devono dare con la comunicazione tramite il codice Pin e possono essere revocate entro 7 giorni dalla loro presentazione.

Le dimissioni per giusta causa.
Il lavoratore può presentare le dimissioni immediate, per giusta causa, senza concedere al datore di lavoro il preavviso previsto dalla legge e dal contratto collettivo.Le dimissioni per giusta causa si presentano se il datore di lavoro si renda inadempiente ai suoi obblighi contrattuali; l'inadempimento è configurabile, innanzitutto, nella mancata corresponsione della retribuzione o dei vari istituti di natura economica previsti dal contratto di lavoro. Si possono presentare le dimissioni per giusta causa anche in presenza di mobbing o di inosservanza delle misure di sicurezza e antinfortunistiche. L'inadempimento del datore di lavoro deve essere di un certo valore. Il mancato versamento dei contributi previdenziali non è stato ritenuto motivo per la presentazione delle dimissioni per giusta causa perché il datore di lavoro è obbligato a questi pagamenti nei confronti di un soggetto terzo e non direttamente nei confronti del lavoratore anche se ne è il beneficiario. La lettera di dimissione deve indicare in maniera specifica il motivo della presentazione delle dimissioni. Se le dimissioni sono state correttamente presentate, il lavoratore ha diritto ad avere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso; in caso contrario questo diritto spetta al datore di lavoro, che potrà trattenere direttamente a l'importo dalla busta paga.

Dimissioni e maternità

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Le dimissioni con data certa

L'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida ovvero alla sottoscrizione della comunicazione, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca.
 La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione, si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
Nei sette giorni, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca puo' essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.
Qualora, in mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.

Dimissioni e abuso del foglio firmato in bianco

Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.