09/12/2023
L'azienda viola le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il Tribunale, con sentenza confermata in appello, condanna il legale rappresentante della società e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per omicidio colposo. Il datore di lavoro è stato condannato per aver omesso di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti, di valutare il reale rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali e di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi di tubolari sullo scaffale sul quale si verificò il sinistro a sua volta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è stato condannato per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell'aver omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l'uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del lavoratore deceduto, del carrello elevatore.
L'infortunio mortale sul lavoro è avvenuto perché è stato consentito che il lavoratore deceduto, assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore). Accadeva così che, durante le operazioni di stoccaggio, dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore ed arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, venisse schiacciato sotto il peso dei tubolari che gli rovinavano addosso.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza che lo ha condannato, sostenendo che difettava di una espressa posizione di garanzia perché la sua posizione era di mera collaborazione. A suo giudizio al responsabile dei lavoratori non spettano funzioni di valutazione dei rischi, di adozione di opportune misure per prevenirli e nemmeno quella di formazione dei lavoratori, funzioni di mero appannaggio del datore di lavoro. Né gli spetta un'attività di controllo e di sorveglianza. Si tratta di un ruolo di mera "consultazione", che si traduce essenzialmente nella possibilità di esprimere un parere preventivo di cui il datore di lavoro può anche non tenere conto. Il rappresentante della sicurezza dei lavoratori non ha poteri decisionali e, di conseguenza, non sono previste, a suo carico, sanzioni amministrative e/o penali. Egli non aveva alcun obbligo giuridico di impedire l'evento mortale.
La Corte di Cassazione ha respinto totalmente le argomentazioni difensive del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza affermando il seguente principio: "Come è noto, l'art. 50 D.lgs. n. 81 del 2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò detto, è bene precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) - ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p. E, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dello S*** (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza n.d.r.) nel delitto di cui trattasi. Richiamati i compiti attribuiti dall'art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ha osservato come l'imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il P***. ( lavoratore deceduto n.d.r.) fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal T***." (responsabile del servizio di prevenzione e protezione assolto in primo grado n.d.r.). Cassazione penale sez. IV - , n. 38914 depositata in cancelleria il 25 settembre 2023.
Questa sentenza della Corte di Cassazione merita attenta e profonda considerazione perché attribuisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una funzione attiva, di controllo e di vigilanza sull'osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza in azienda. La carica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel nostro ordinamento, non è una funzione priva di rilevanza perché nel caso in cui quel rappresentante dovesse esercitare le sue funzioni con omissione e trascuratezza, incorrerebbe in responsabilità penale e risarcitoria a favore degli infortunati e degli eredi, al pari del suo datore di lavoro. I lavoratori che ricoprono questa carica non devono considerarla come una mera formalità, prive di conseguenze; essi devono prestare il massimo dell'attenzione sull’organizzazione del lavoro e segnalare le criticità con tempestività re completezza. Venuti a conoscenza di situazioni pericolose per la sicurezza dei loro colleghi hanno il dovere di informare il datore di lavoro chiedendo gli interventi correttivi. Devono avere, inoltre, avere cura di conservare la prova documentale di questa loro attività di vigilanza e di controllo: a futura memoria, e per essere sollevati dalle responsabilità.
Un ruolo attivo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza certamente è di grande aiuto per prevenire gli infortuni sul luogo di lavoro.
Biagio Cartillone
AI CLIENTI DELLO STUDIO
Per una migliore organizzazione, in termini di efficienza e di assoluta tempestività, per le consultazioni con lo studio, che abbiano carattere di urgenza, vi suggeriamo di usare la videoconferenza. Realizzare un sistema di videoconferenza è estremamente semplice, e a costo zero. Un computer, che abbia un video con le casse incorporate, e il collegamento via internet con banda larga é tutto quello che occorre. Il sistema consente di avere confronti e colloqui in via immediata, con risparmio di tempo e di costi da parte di tutti. Uno strumento eccezionale per il lavoro e per il collegamento tra i vostri uffici e lo studio.
La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Per questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo