A- A A+

Il socio lavoratore di cooperativa ha diritto alla integrazione del trattamento previdenziale per malattia, infortunio e maternità, a carico dell'azienda

tag  News 

06/06/2022

È nulla ogni contraria previsione del regolamento interno della cooperativa

 Un  socio lavoratore di cooperativa, con rapporto di lavoro subordinato, è stato assente dal lavoro per infortunio sul lavoro, malattia e maternità. Egli si è rivolto al Tribunale di Piacenza lamentando di aver percepito, in queste occasioni, l'indennità economica a carico dell'Inps ma di non aver percepito la retribuzione integrativa a carico del datore di lavoro, come previsto dal contratto collettivo del trasporto merci logistica sottoscritto da Cgil-Cisl-Uil, che disciplina il settore.

La cooperativa si è costituita nella causa sostenendo la non applicabilità degli articoli del contratto collettivo invocati dal socio lavoratore perché ai soci lavoratori della cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica un’altra e diversa sezione del contratto collettivo, specificatamente dedicata a questa tipologia di lavoratori. In aggiunta a questa sua eccezione difensiva, la cooperativa ha sostenuto che il suo regolamento interno, per il socio lavoratore, prevede l’erogazione del solo  trattamento economico a carico degli istituti previdenziali, senza alcuna integrazione da parte dell’azienda.

Il Tribunale di Piacenza ha accolto la domanda del lavoratore riconoscendogli il pieno diritto di avere il trattamento economico della malattia e dell'infortunio, con le richieste integrazioni a carico del datore di lavoro, con l’applicazione della medesima disciplina retributiva prevista per il lavoratore subordinato non socio lavoratore.

Il contratto collettivo del settore trasporto merci logistica, per il Tribunale, prevede "la corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile" per i primi mesi di malattia o di infortunio e parziale per i mesi successivi. Con il conseguente obbligo aziendale di integrare il trattamento previdenziale fino al raggiungimento della normale retribuzione.

Per il Tribunale di Piacenza il regolamento interno della cooperativa non può derogare alla normativa del contratto collettivo; il socio lavoratore subordinato, per legge, ha diritto alla corresponsione di  un " trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della 1. n. 142 del 2001, che è destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria."

Nel caso sottoposto al suo esame, il Tribunale ha ritenuto che il regolamento interno della cooperativa, prevedendo una disciplina del trattamento economico dell'infortunio, della malattia e della maternità per il socio lavoratore, difforme e peggiorativa rispetto a quella prevista dal contratto collettivo per gli altri lavoratori, deve essere dichiarato nullo nella parte in cui contiene questa deroga.

 

Esaminando e interpretando, poi, le norme del contratto collettivo che disciplinano il trattamento economico dell'infortunio, della malattia e della maternità, il Tribunale ha respinto l’altra eccezione difensiva della cooperativa affermando che "non è affatto vero che la disciplina del trattamento di malattia previsto dall'articolo 63 della sezione cooperazione escluda l'integrazione a carico del datore di lavoro, atteso che il citato art 63, limitandosi a richiamare le norme del DPR 602/70, non deroga affatto alla regolamentazione generale dettata dall'articolo 61, comma 15 (" malattia"), dello stesso CCNL logistica, secondo cui la società deve corrispondere la retribuzione integrale al lavoratore in ciascun periodo di retribuzione e quindi anche per i primi tre giorni di assenza dal lavoro a causa di malattia. La norma del settore cooperazione intitolata artt. 26 54 e 63- malattia, infortunio, tos­sicodipendenza, etilismo -si limita a prevede­re che, per quanto attiene al trattamento di malattia e di infortunio, si faccia riferimento alle norme del DPR 607/1970 come modificato dal decreto legislativo 6 novembre 2001 n. 423 e comunque alle leggi vigenti in materia delle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi." Il Tribunale di Piacenza ha concluso affermando che non è accoglibile la tesi giuridica aziendale per la quale "la parte terza del CCNL funzioni come norma di deroga alle applicazioni di regole generali, non può trovare accoglimento stante la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, cui il presente Tribunale aderisce, che afferma invece come il datore di lavoro debba corrispondere integralmente al lavoratore la retribuzione spettante, e quindi a corrispondere la retribuzione integrale al lavoratore in ciascun periodo di retribuzione." Tribunale di Piacenza, sezione lavoro, sentenza numero 41 depositata il 10 maggio 2022.

Il Tribunale di Piacenza a sostegno della sua interpretazione delle norme di legge e del contratto collettivo ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale della Corte di appello di Milano (sentenza n. 285/2020) e la sentenza del Tribunale di Novara (n. 220/2022).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice avvocati, dovere di segretezza e riservatezza.

17/11/2015   DAL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.  Art. 7 – Dovere di... [Leggi tutto]

ACCESSO DAL VOSTRO DOMICILIO AI DATI DELLA VOSTRA PRATICA, OVUNQUE VOI SIATE

16/11/2015    Il nostro studio per rendere sempre più efficiente i suoi servizi, ha attivato a favore dei propri assistiti un sistema di accesso ai dati in remoto. Questo accesso consente al cliente, dalla propria sede o abitazione di consultare il fascicolo con i documenti e i dati giudiziari che si riferiscono alla controversia. In questo modo si  consente al cliente... [Leggi tutto]

Video conferenza, strumento di grande utilità per l'attività professionale

16/11/2015 Per una migliore organizzazione, in termini di efficienza e di assoluta tempestività, per le consultazioni con lo studio, che abbiano carattere di urgenza, vi suggeriamo di usare la video conferenza. Realizzare un sistema di video conferenza è estremamente semplice, e a costo zero. Occorre semplicemente un computer, che abbia un video con le casse incorporate, e il... [Leggi tutto]

La retribuzione a certe condizioni si può anche diminuire

16/11/2015 Il principio ferreo  è che la retribuzione pattuita non può essere diminuita, come statuisce l'art. 2103 del codice civile. Il lavoratore ha diritto a mantenere l'integrità del suo trattamento economico. Ma nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e il lavoratore possono modificare la misura del trattamento economico a condizione che questa nuova... [Leggi tutto]

La lettera di assunzione, il documento più importante del rapporto di lavoro

16/11/2015 La lettera di assunzione rappresenta il contratto di lavoro. Nella lettera di assunzione devono essere riportate tutte le condizioni di lavoro: retribuzione, mansioni, patto di prova, applicazione del contratto collettivo, inquadramento, compenso, numero delle mensilità e ogni altro elemento utile ad identificare il trattamento economico e normativo pattuito.Nella lettera di assunzione... [Leggi tutto]