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Nel licenziamento collettivo la comparazione del personale da licenziare non necessariamente deve essere fatta tra tutti i siti

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14/05/2021

L’azienda, però, lo deve comunicare alle organizzazioni sindacali all’avvio della procedura specificandone i motivi

La società Almaviva Contact S.p.A. ha intimato un licenziamento collettivo che ha interessato due suoi siti per centinaia di lavoratori; contro il licenziamento ha proposto ricorso una lavoratrice assumendone la illegittimità per violazione dei criteri di scelta, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro, il risarcimento dei danni e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Per la lavoratrice la società avrebbe dovuto comparare il personale da licenziare con riferimento alla sua generale organizzazione sindacale e non riferimento al singolo sito interessato dalla riduzione. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Roma hanno rigettato le domande proposte dalla lavoratrice. La controversia è finita in Cassazione che ha confermato le sentenze di merito con una motivazione molto articolata e ricchissima di spunti giuridici. Innanzitutto, la Cassazione ha ribadito che l’impresa, ha il diritto, in tutto o in parte, di ridurre e riorganizzare liberamente e discrezionalmente la sua attività aziendale: si tratta di una scelta insindacabile dell’imprenditore. La procedura sindacale di consultazione sindacale prevista per legge, per la Corte, consente il controllo dell’iniziativa imprenditoriale sul ridimensionamento dell’impresa con il conferimento alle organizzazioni sindacali di “incisivi poteri di informazione e consultazione”. La procedura sindacale consente un incisivo controllo anticipato sull’agire dell’imprenditore, che nella prospettazione della Corte di Cassazione, è più efficace rispetto anche a quello esercitabile a posteriori dal giudice. Nel caso in esame le organizzazioni sindacali hanno partecipato attivamente alla procedura di consultazione avviata dall’impresa, esercitando con pienezza il loro controllo e ricevendo dall’azienda completa e idonea informazione.

L’azienda, con la lettera di comunicazione iniziale dell’apertura della procedura del licenziamento collettivo, ha illustrato le ragioni che, a suo dire, rendevano necessario il licenziamento di quel gran numero di lavoratori addetti a due dei suoi siti produttivi, distante geograficamente tra loro. Nella stessa lettera l’azienda ha specificato, da subito e con limpidezza, che la comparazione sulla scelta del personale da licenziare sarebbe stata eseguita solo all’interno di ciascuno dei due siti interessati dagli esuberi. Un diverso criterio di individuazione del personale da licenziare, che coinvolgesse la generalità dei lavoratori dei due siti o degli altri siti estranei alla riorganizzazione stessa, avrebbe comportato una grave e insopportabile disfunzione organizzativa, con aggravio di costi che non aveva alcuna ragion d’essere. La comparazione generale del personale da licenziare, al di là dei due siti interessati, avrebbe finito “per aggravare ulteriormente la situazione di squilibrio strutturale in cui versa l'azienda...” e avrebbe comportato anche la necessità di investire risorse economiche e sforzi organizzativi in nuova formazione con il conseguente annullamento del “bagaglio di conoscenze e di esperienze” che ne sarebbe inevitabilmente derivato.

La Corte di Cassazione ha, così, ritenuto corretta la scelta dell’azienda che ha delimitato la platea da cui attingere i nomi dei licenziandi. Ma per la Cassazione tutto questo è legittimo “, purché il datore indichi nella comunicazione prevista dall'art. 4, comma 3 citato sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti.”

La Cassazione ha sottolineato che, secondo il suo costante indirizzo giurisprudenziale, “qualora la ricorrenza delle effettive ragioni tecnico-produttive e organizzative sia stata giustificata (e comunicata), la delimitazione della platea è legittima, ove appunto non sia trascurato, nella scelta dei lavoratori impiegati nel sito soppresso o ridotto, "il possesso di professionalità equivalenti a quella di addetti ad altre realtà organizzative". Cassazione sentenza n. 12040 depositata il 6 maggio 2021.

Dalla sentenza traiamo uno spunto di riflessione, esterno ai principi giurisprudenziali affermati, che sottoponiamo all’attenzione dei nostri lettori. La sentenza della Cassazione è stata molto ricca di argomenti ed è interessante per la puntualizzazione dei vari principi che disciplinano la materia del licenziamento collettivo. Il ricorso della lavoratrice, anche se rigettato dalla Corte, è stato anch’esso articolato e con spunti di notevole interesse giuridico. La Corte, rigettando il ricorso della lavoratrice, ha ritenuto di doverla condannare al pagamento delle spese processuali a favore del suo ex datore di lavoro (“condanna la lavoratrice alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.”) L’iscrizione a ruolo di una causa in Cassazione costa euro 1.036,00; il doppio contributo di iscrizione a ruolo è pari a euro 2.072,00. Facendo i conti in tasca alla lavoratrice questo ricorso le è costato almeno 10 mila euro che non potrà scaricare dalla sua dichiarazione dei redditi. Non sappiamo quanto percepisse di retribuzione mensile; non è azzardato pensare che al netto la sua retribuzione non fosse superiore a 1.500,00 euro al mese. Questo significa che la sentenza della Corte di Cassazione le è costata quasi 7 mesi di retribuzione. A questo costo bisogna aggiungere il costo dell’avvocato che l’ha assistita. Per essere il soggetto debole del rapporto di lavoro e per di più licenziata, ci sia consentito di osservare, con tutto il rispetto dovuto alla Suprema Corte, e alle sue sentenze, che probabilmente c’è qualche cosa che in questa sentenza non va. Non vogliamo pensare, ma forse pensandolo indoviniamo, che la Corte da qualche anno si sia indotta a usare il pesantissimo martello della condanna dei lavoratori alle spese processuali per scoraggiare fortemente chi intende ricorrervi. Quale migliore sistema per deflazionare il contenzioso giudiziario e ridurre la durata dei processi? Cercare di fare bella figura in Europa con questo escamotage non giova; si rischia di ottenere l’effetto contrario. Scoraggiare i lavoratori per motivi economici di ricorrere all’autorità giudiziaria significa negare i diritti, particolarmente dei soggetti economicamente più deboli, come nel nostro caso. " A pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca".

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