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Non si possono creare organizzazioni sindacali compiacenti al datore di lavoro

tag  News  dottoressa 

21/04/2021

Il tribunale di Milano qualifica questo comportamento come antisindacale

Le opposte organizzazioni sindacali, quella dei datori di lavoro e quella dei lavoratori del settore degli shoppers (Filcams Cgil, Uiltucs, Nidil Cgil e Uiltemp) avviano delle trattative per sottoscrivere un accordo collettivo che disciplini il rapporto di lavoro. Le trattative vanno per le lunghe; dopo nove mesi di tavoli e di incontri sembra che finalmente l’accordo sia stato raggiunto ma improvvisamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori rimettono tutto in discussione e abbandonano le trattative. Il presidente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro che, nel contempo è anche presidente del consiglio di amministrazione dei una società che opera nel settore della distribuzione e consegna della spesa, indispettito da questo comportamento delle organizzazioni sindacali storiche, utilizzando i moderni mezzi informatici, predispone, nel mese di gennaio del 2021, un videomessaggio dove racconta le vicissitudini degli sfortunati incontri sindacali che, quando sembravano ormai giunti al punto finale dell’accordo, si sono arenati sospingendo in alto mare l’obbiettivo per dei motivi che il presidente di questa società afferma di non comprendere. Di fronte alla chiusura sindacale e all’abbandono delle trattative, il presidente del consiglio di amministrazione di questa società predispone così un video che diffonde tra i lavoratori del settore proponendo la creazione di una nuova associazione sindacale dei lavoratori del settore che, nei suoi intenti, deve “veicolare” il loro  consenso per togliere rappresentanza alle tradizionali e recalcitranti  organizzazioni sindacali dei lavoratori che si sono mostrate inaffidabili, sostituendoli con una nuova organizzazione sindacale più accondiscendente ai suoi disegni. Per promuovere questa nuova organizzazione sindacale, l’imprenditore invita i lavoratori del settore ad aderirvi attraverso un sito di Internet che indica e al quale invita ad iscriversi. Raccolte le iscrizioni, l’imprenditore assicura che questa nuova organizzazione sindacale avrebbe provveduto ad eleggere democraticamente degli organi direttivi che finalmente avrebbero potuto sottoscrivere quell’accordo sostituendo quelle organizzazioni sindacali che si erano ritirate dal tavolo delle trattative e non avevano più voluto sottoscrivere quell’accordo utilissimo, che dopo mesi di confronto, era stato faticosamente ipotizzato. L’imprenditore nel suo video promozionale raccomanda una massiccia opera di proselitismo per far sì che attraverso il sito di Internet si possa raggiungere un ampio numero di adesioni e di iscritti per poter firmare con immediatezza quell’accordo sindacale che avrebbe salvato l’intero settore commerciale interessato.

Di fronte a questo video e a questa iniziativa dell’imprenditore, le tradizionali organizzazioni sindacali hanno reagito duramente proponendo un ricorso avanti il tribunale di Milano sostenendo che il comportamento di quell’imprenditore fosse antisindacale e rilevante ai sensi dell’articolo 28 dello statuto dei lavoratori perché la sua ingerenza nei rapporti tra i lavoratori e le associazioni sindacali, nel tentativo di indirizzare le scelte sindacali dei lavoratori verso un determinato sindacato, lede il principio del pluralismo sindacale.

Il tribunale di Milano, dopo aver respinto varie eccezioni preliminari sollevate dall’impresa, ha accolto totalmente il ricorso delle organizzazioni sindacali.

Il tribunale di Milano ha ritenuto che il messaggio inviato via Internet dal presidente del consiglio di amministrazione “si sostanzia in un intervento che sovverte gli equilibri tra le organizzazioni sindacali, ma soprattutto rompe la necessaria distanza che ogni imprenditore deve avere nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori… Il messaggio divulgato dal presidente del consiglio di amministrazione della società, laddove invita gli shoppers ad aderire alla neocostituita organizzazione sindacale, rappresenta un’indebita ingerenza del datore di lavoro nel campo della libertà sindacale e del necessario conflitto tra organizzazioni”. Per il tribunale l’intervento di questo presidente del consiglio di amministrazione “si pone in contrasto con il precetto di cui all’articolo 17 dello statuto dei lavoratori. La norma vieta all’imprenditore di sostenere, con qualsiasi mezzo, le associazioni sindacali dei lavoratori. Il messaggio del presidente del consiglio di amministrazione, del quale vanno sottolineate anche le modalità (diffusione sulla piattaforma digitale in uso agli shoppers con il titolo “importante”) si ritiene integri proprio la condotta che la norma sopra richiamata intende reprimere. La stessa, finalizzata a raccogliere le adesioni dei lavoratori ad una specifica associazione, viola altresì il disposto dell’articolo 8 dello statuto dei lavoratori ovvero il divieto di raccogliere informazioni sulle scelte sindacali. Con il suo messaggio il presidente del consiglio di amministrazione della società non solo, indirizza i lavoratori verso una determinata associazione, ma veicolando le adesioni, di fatto consente all’imprenditore di conoscere chi tra gli shoppers ha seguito le sue indicazioni e chi le ha rifiutate”. “Non è consentito che l’imprenditore intervenga veicolando i lavoratori nelle loro scelte e ciò lo faccia, non solo mettendo a disposizione gli strumenti aziendali, ma esponendosi in prima persona e prospettando i rischi di una scelta non conforme al suo invito”.

Il tribunale di Milano rispettoso dell’anno dedicato a Dante (ricorre il 700° anniversario della morte), applicando la legge del contrappasso tanto cara al nostro poeta, accogliendo il ricorso delle organizzazioni sindacali, ha ordinato alla società di cessare la condotta antisindacale così come denunciata e le ha ordinato di comunicare il decreto a tutti gli shopper della società tramite “un analogo videomessaggio del suo amministratore, con le stesse modalità del video in data 24 gennaio 2021”.  Il Tribunale, inoltre, ha ordinato la pubblicazione per intero del suo provvedimento nella pagina Web dell’azienda.

decreto tribunale di Milano sezione lavoro 28 marzo 2021, giudice dott.ssa Moglia.

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