10/01/2021
Una lavoratrice comunica l'11 marzo 2019, con un e-mail all'ufficio del personale e al suo diretto superiore, la sua intenzione di contrarre matrimonio alla fine del prossimo mese di giugno 2019. Nella stessa comunicazione precisa di aver già richiesto in data 12 marzo 2019 le pubblicazioni al Comune di Bollate che vi ha provveduto. Prima che venisse celebrato il matrimonio, inaspettatamente la sua datrice di lavoro, la santoni S.p.A., le comunica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L’azienda afferma di aver adottato il licenziamento perché ha posto in essere una riorganizzazione aziendale che aveva comportato la soppressione del posto di lavoro per il quale la lavoratrice era stata assunta e che al contempo era risultato impossibile reperire una collocazione alternativa nell'organigramma aziendale. Dopo la comunicazione del licenziamento, la lavoratrice ha contratto effettivamente il matrimonio con celebrazione in data 30 giugno 2019.
La lavoratrice, ha impugnato il licenziamento ritenendone la nullità per essere stato intimato nell'anno dalla pubblicazione del matrimonio; conseguentemente, ha promosso la causa avanti il Tribunale di Milano che ha accolto integralmente il suo ricorso; il Tribunale ha ordinato la reintegrazione della lavoratrice nel suo precedente posto di lavoro con il risarcimento dei danni pari alla retribuzione persa.
Per il Tribunale l'azienda ha violato la legge che prevede la nullità del licenziamento attuato a causa di matrimonio. Dopo la pubblicazione del matrimonio e per un anno da questa data, la lavoratrice può essere licenziata solo per giusta causa, per cessazione dell'attività dell'azienda, per la scadenza del termine nel caso in cui l'assunzione fosse avvenuta a tempo determinato. Nessuno di questi casi ricorre nel caso di questa lavoratrice che ha annunciato il suo matrimonio. Il licenziamento intimato in questo anno di tutela si presume per legge avvenuto a causa del matrimonio.
Il Tribunale di Milano, in questa sua decisione ha richiamato oltre che il contenuto della legge, il costante indirizzo della suprema Corte di Cassazione che ha sempre affermato che "la tutela accordata dalla legge 9 gennaio 1963 n. 7 alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull'elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinata all'adempimento di alcun obbligo di comunicazione (rispondente peraltro al dovere di collaborazione e di esecuzione del contratto secondo buona fede) da parte della lavoratrice; tanto si evince, in particolare, dalla presunzione concernente l'avvenuta intimazione per causa di matrimonio del licenziamento della lavoratrice disposto nel periodo compreso tra la data della richiesta delle pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione delle nozze, alla cui stregua la possibilità di conoscenza del matrimonio inizia, per il datore di lavoro, con il compimento, da parte dei nubendi, delle formalità preliminari previste dal cod. civ." (Cass. Sez. L, Sentenza n. 270 del 10/01/2005".
Tribunale Milano sez. lav., 06/07/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 06/07/2020), n.693) dott.ssa Rossella Chirieleison
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