26/12/2020
Nel corso di una intervista radiofonica un avvocato afferma di non volere assumere e di non volersi avvalere della collaborazione, nel proprio studio, di persone omosessuali.
l'Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (lesbian-gay-bisexual-transgender-intersexual lo convoca avanti il tribunale di Bergamo perché dichiari la illiceità del suo comportamento per la natura discriminatoria con condanna al risarcimento del danno e con pubblicazione del provvedimento. Il tribunale ha accolto la domanda. La Corte di appello di Brescia ha respinto l'impugnazione.
La cassazione intervenendo nella controversia ha dichiarato di condividere la sentenza della Corte di appello di Brescia secondo cui quelle dichiarazioni dell'avvocato hanno integrato "espressioni idonee a dissuadere gli aspiranti candidati omosessuali da presentare la propria candidatura allo studio professionale" di quell'avvocato così "ostacolandone e/o rendendo maggiormente difficoltoso l'accesso al lavoro". Perché una dichiarazione abbia contenuto discriminatorio la si deve valutare "in considerazione del pregiudizio, anche solo potenziale, che una categoria di soggetti potrebbe subire in termini di svantaggio o di maggiore difficoltà, rispetto ad altri non facenti parte di quella categoria, nel reperire un bene della vita, quale l'occupazione". In quel frangente si è verificato quel potenziale pregiudizio discriminatorio che la legge punisce. Il diritto di manifestare il proprio pensiero non è un diritto assoluto e "non può spingersi sino a violare altri principi costituzionalmente tutelati, quali quelli che tutelano la parità di trattamento in materia di occupazione di lavoro e la realizzazione di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale”. Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 28646/20; depositata e 15 dicembre 2020.
Nel dipinto:vaso greco con Achille che medica Patroclo.
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La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Per questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo