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LA CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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03/12/2020

SOLO SE IL LAVORATORE HA PROVVEDUTO A CHIAMARE L’INPS DAVANTI AL GIUDICE

Un lavoratore ha chiamato in causa il suo datore di lavoro chiedendo il pagamento di differenze retributive e nel contempo anche la condanna dello stesso “ al versamento a favore dell'INPS dei contributi risultanti dalle differenze” che il giudice avrebbe accertato.

Il la tribunale di Milano ha accolto la domanda diretta ad avere il pagamento delle differenze retributive che ha riconosciuto nella complessiva somma di euro 11.317. Lo stesso tribunale, però, ha respinto la richiesta avente ad oggetto il versamento, a favore di INPS, dei contributi su queste somme perché non è stata chiamata in causa e nessuna pronuncia può essere emessa di condanna del datore di lavoro.

“al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 14853/2019; n. 19398/2014), secondo cui "il lavoratore può chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell'ente previdenziale solo se quest'ultimo sia parte nel medesimo giudizio, restando esclusa in difetto l’ammissibilità di tale pronuncia (che sarebbe una condanna nei confronti di terzo, non ammessa nel nostro ordinamento in difetto di espressa previsione)".

Tribunale Milano sez. lav., 14/07/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 14/07/2020), n.915.