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LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: RISARCIMENTO DEI DANNI NELLA MISURA DI 24 MENSILITÀ

LA CORTE DI APPELLO DI MILANO PER LA MANIFESTA INSUSSISTENZA DEL FATTO DISPONE LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO

La Corte di Appello di Milano per la manifesta insussistenza del fatto dispone la reintegrazione nel posto di lavoro

La Ikea srl ha licenziato un'impiegata addetta alle vendite adducendo come motivo la riorganizzazione del reparto vendita, con conseguente soppressione del posto di lavoro e l'attribuzione delle mansioni ad altro dipendente, per effetto di una riorganizzazione avviata dall'impresa. Tribunale di Milano ha ritenuto il licenziamento illegittimo ma non manifestatamente insussistente nel fatto posto a base del recesso esercitato dall'azienda. Alla lavoratrice ha, così, riconosciuto solo il risarcimento del danno senza la reintegrazione nel posto di lavoro. Per il tribunale l'azienda non aveva idoneamente provato l'impossibilità di poter adibire la lavoratrice a mansioni equivalenti o immediatamente inferiori rispetto a quelle per ultime svolte.

Contro la sentenza del tribunale ha proposto appello l'Ikea sostenendone l'erroneità e chiedendone l'integrale riforma o in subordine la riduzione dell'indennità risarcitoria che, secondo le sue prospettazioni, avrebbe dovuta essere riconosciuta non nella misura massima di 24 mensilità ma nella misura minima di 12 mensilità di retribuzione.

La lavoratrice, proponendo a sua volta, il reclamo incidentale contro la sentenza del tribunale, ha insistito sulla sua reintegrazione nel posto di lavoro rivendicando la tutela piena essendo il licenziamento manifestatamente insussistenza nel fatto posto alla base del giustificato motivo oggettivo dedotto.

La Corte di appello di Milano ha accolto l'impugnazione della lavoratrice e ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro perché l'azienda si è resa manifestatamente inadempiente all'obbligo del repêchage, così come era emerso dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di causa. Al risarcimento nella misura di 24 mensilità oltre l'indennità sostitutiva del preavviso, ha sostituito, così, la reintegrazione nel posto di lavoro con il risarcimento del danno nella misura del 12 mensilità, con il versamento dei contributi previdenziali.

Sentenza corte di appello di Milano del 25 febbraio 2020.

Presidente Relatore dott. Roberto Vignati