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SE L’AZIENDA CHIUDE, LA GRAVIDANZA NON SOSPENDE L’EFFICACIA DEL LICENZIAMENTO.

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29/06/2020

IL RAPPORTO DI LAVORO SI RISOLVE CON IL SEMPLICE PREAVVISO

Con ricorso depositato presso la Cancelleria del tribunale di Milano una lavoratrice chiamare in causa il suo datore di lavoro per far dichiarare la nullità del licenziamento con la condanna a reintegrarla nel posto di lavoro nonché a corrisponderle un’indennità mensile corrispondente alla retribuzione globale di fatto di € 1.700,83 , dalla data del licenziamento a quella di sua effettiva reintegrazione nel posto di lavoro; il datore di lavoro si è costituito in  giudizio, contestando  le deduzioni e le domande avversarie e ha concluso per il loro rigetto.

Il giudice esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione e dopo aver sentito il testimone indicato dall’azienda ha respinto la domanda della lavoratrice con la seguente motivazione: La ricorrente è stata licenziata con lettera in data 6 novembre 2015 (con effetto dal successivo 30 novembre) all'esito della procedura di licenziamento collettivo espletata, avendo la società deciso la cessazione totale dell'attività. La ricorrente dubita della legittimità del licenziamento evidenziandone la nullità a causa del suo stato di gravidanza con conseguente violazione dell'articolo 54 decreto legislativo numero 151 del 2001. Peraltro, ha evidenziato come fosse non veritiera la motivazione della cessazione dell'attività, tenuto conto che dalla misura camerale non emerge alcuna cessazione di attività né alla data del licenziamento né in data successiva; ed ha dedotto che la società cooperativa continua a svolgere la propria attività presso la RSA Il Gelso di Vittuone.

Com’è noto l’art. 54 D.lgs. 15/2001 dispone:

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza.        

Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:            

b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

Ebbene, è documentale che la società ha esperito la procedura di licenziamento collettivo finalizzata al licenziamento di tutti i dipendenti in funzione della disposta cessazione dell’attività aziendale.

Ed ha provato con i testimoni che alla data del licenziamento l’attività aziendale era effettivamente cessata.

Da quanto precede si ricava pertanto che la convenuta ha sconfessato le deduzioni della ricorrente sia sotto il profilo - da lei dedotto - che la società avrebbe proseguito l’attività gestendo l’appalto per il Gelso di Vittuone sia sotto l’altro profilo, più generale, che l’attività aziendale è del tutto venuta meno”.

Decreto di rigetto n.  28878/2016 del 02/11/2016.

 Il Giudice del lavoro Dr. Riccardo Atanasio.

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