A- A A+

Il Licenziamento disciplinare del dirigente

Applicazione imperativa delle norme dello Statuto dei Lavoratori

Per il suo interesse giuridico, riportiamo di seguito una pronuncia della Corte di Cassazione in una controversia tra l’azienda e il suo dirigente con un rapporto di lavoro regolamentato dal contratto collettivo dei dirigenti delle aziende metalmeccaniche industria.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO:

MoMA | The Collection | Giacomo Balla. Swifts: Paths of Movement + ...SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Forlì il dott. XXX , premesso di essere stato dipendente della YYY. con inquadramento di dirigente responsabile del settore commerciale, impugnava il licenziamento dalla stessa irrogatogli in data 7.12.01.¨Sostenendo che il recesso era intervenuto all'esito di una progressiva opera di demansionamento posta in essere dall'amministratore unico della società, il XXX. richiedeva in via principale il risarcimento del danno da dequalificazione, la reintegrazione nelle sue funzioni ed il pagamento delle retribuzioni non corrisposte; in subordine chiedeva l'indennità di preavviso e l'indennità supplementare, nonchè la nullità del patto di non concorrenza, oltre la retribuzione non corrisposta per il periodo di sospensione cautelare, il t.f.r. e la 13.ma mensilità.2.- Proposta domanda riconvenzionale dal datore di lavoro per i danni che assumeva procurati dal comportamento del XXX., il Tribunale dichiarava la illegittimità del licenziamento, condannando il datore al pagamento dell'indennità di preavviso (11 mensilità) e dell'indennità supplementare (20 mensilità), oltre che al risarcimento del danno da demansionamento (Euro 8.760 per danno esistenziale a decorrere dal 2001).3.- Proposto appello principale da YYY. ed appello incidentale da XXX., la Corte d'appello di Bologna con sentenza del 9.09.10 accoglieva parzialmente entrambe le impugnazioni, da un lato negando il risarcimento del danno da demansionamento, dall'altro condannando YYY a pagare le somme di Euro 26.138, 876 a titolo di t.f.r. e di Euro 3.678,700 a titolo di 13.ma mensilità, peraltro già attribuite in corso di giudizio ex art. 423 c.p.c..â�¨La Corte riteneva il licenziamento tardivamente irrogato e, comunque, illegittimo nel merito, non risultando fondati gli addebiti formulali dal datore nei confronti del M., allo stesso tempo ritenendo insussistente il carattere discriminatorio del recesso da quest'ultimo rivendicato. La Corte escludeva altresì che il XXX. avesse tenuto atteggiamento o rilasciato dichiarazioni offensive nei confronti dell'amministratore unico e dei suoi figli e, pertanto, riteneva infondata anche la domanda di risarcimento danni al riguardo formulata dall'azienda.”

Nella  controversia si dibatteva fra l’altro  sull’osservanze del termine previsto dal contratto collettivo dei dirigenti delle aziende metalmeccaniche entro il quale l’azienda doveva  comunicare Il licenziamento disciplinare. la Corte di Cassazione ha così proseguito e motivato.

 “Ferma restando, dunque, l'applicabilità del contratto dei metalmeccanici, deve rilevarsi che per le sanzioni disciplinari diverse dal richiamo verbale (ivi compreso il licenziamento) l'art. 23, comma 3, della parte comune a operai ed impiegati del contratto prevede che, dopo la contestazione, debbono decorrere almeno cinque giorni prima del licenziamento (nel corso dei quali l'incolpato può presentare le sue giustificazioni) e che, comunque, il licenziamento stesso deve essere comminato entro sei giorni dalla presentazione delle difese del lavoratore (comma 4). Il termine massimo ipotizzabile è, dunque, quello di undici giorni dalla contestazione dell'addebito, che nel caso di specie il giudice di merito ritiene non rispettato, atteso che a fronte di contestazione scritta del 23.11.01, il licenziamento era stato irrogato il 7.12.01 (ovvero 14 giorni dopo).”

Corte di cassazione-sezione lavoro, numero 4715 del 27/02/2014 

Il potere disciplinare del datore di lavoro

  Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Articolo 7 dello statuto dei lavoratori

La contestazione non può essere ripetuta.

Si deve  escludere che il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, lo possa esercitare una seconda volta per quegli stessi fatti, in quanto ormai consumato: essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva, nonché dei fatti non tempestivamente contestati o contestati ma non sanzionati per la globale valutazione, anche sotto il profilo psicologico, del comportamento del lavoratore e della gravità degli specifici episodi addebitati. Sentenza Cassazione del 30 gennaio 2018.  

Impugnazione della sanzione. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Art 7 dello Statuto dei lavoratori