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Il licenziamento illegittimo è anche ritorsivo se vi sono prove sia pur semplicemente indiziarie

Con la ritorsione: diritto a una tutela piena con la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento di tutti i danni con i contributi previdenziali

Un lavoratore, assunto alle dipendenze di una società come operaio specializzato con mansioni di incisore pantografista aveva ricevuto, al momento del suo rientro in servizio dopo una lunga assenza del malattia una lettera di licenziamento motivata dalla scelta organizzativa di chiudere il settore produttivo della bigiotteria, argenteria e ottone per il calo di commesse riguardante tale settore, con conseguente soppressione della posizione e della funzione ricoperta dal lavoratore in azienda e impossibilità di ricollocamento in altre mansioni uguali o equivalenti.
La Corte di appello osservava come la documentazione prodotta e la prova testimoniale avessero dimostrato l’inesistenza di un vero e proprio reparto di lavorazione dei materiali diversi dall’oro, la mancata adibizione esclusiva del reclamante a tali lavorazioni, il carattere marginale delle stesse rispetto al complesso della produzione aziendale, le maggiori esperienze e conoscenze del reclamante nel settore dell’incisione dell’oro rispetto a quelle dell’altro dipendente rimasto in servizio nonché l’assunzione, successiva al licenziamento, di una nuova dipendente che, nonostante il formale inquadramento come impiegata, di fatto era stata addetta anche alle lavorazioni dell’oro. A fronte di tale quadro probatorio, non si era in presenza di un’ipotesi di ristrutturazione aziendale, ma di un’ipotesi di mera riduzione delle mansioni del lavoratore relative alla cessazione di alcune lavorazioni, situazione peraltro inseritasi nel contesto di un andamento positivo del complessivo fatturato aziendale negli anni precedenti al recesso. Neppure era giustificata la scelta di licenziare quel dipendente in luogo di altro collega, meno anziano in servizio e con minori capacità e competenze.

La corte di appello ha dichiarato il licenziamento non solo illegittimo ma anche discriminatorio perché in realtà è stato intimato a causa delle assenze per malattia.

Contro la sentenza è stato proposto ricorso in Cassazione. Il ricorso è stato respinto. La cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento dei giudici della Corte di Appello perché essi hanno escluso, preliminarmente, la sussistenza in concreto del giustificato motivo oggettivo addotto da parte datoriale a fondamento del recesso. Hanno poi posto in relazione tra loro gli elementi indiziari acquisiti al giudizio, per giungere alla conclusione finale che dal punto di vista oggettivo e soggettivo, il licenziamento “non presentava altra spiegazione che il collegamento causale con l’assenza per malattia.”

La sentenza della Corte di Appello, in applicazione dell’art. 18 stat. lav., comma 1 come modificato dalla L. n. 92 del 2012, condannava la società  a reintegrare il lavoratore nel suo posto e a risarcirgli il danno in misura pari alle retribuzioni dal giorno di licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma mensilmente rivalutata dalle singole scadenze al saldo e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 23583/19; depositata il 23 settembre.

Nella foto: uno degli Oro ellenistici di Taranto dal Museo Archeologico Nazionale

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

Termini di decadenza per l'impugnazione del licenziamento

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Legge 604/1966

Tentativo preventivo di conciliazione

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro che occupi più di 15 addetti, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata dal giudice nel successivo ed eventuale contenzioso giudiziario. Legge 604/1966 art. 7.

Durante la prova si può licenziare anche verbalmente

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e devono essere indicati i motivi. I lavoratori assunti in prova  possono essere licenziati anche oralmente. Ma è consigliabile usare anche per essi la forma scritta con la motivazione del mancato superamento della prova. Legge 604/1966