A- A A+

Esposizione all'amianto e risarcimento dei danni agli eredi

La prova può consistere nella probalità dell'esposizione

La Corte di Appello di Genova, confermando la sentenza del Tribunale di Genova, rigettava la domanda di T.V, e G.N., proposta nei confronti di una impresa genovese, diretta ad ottenere la condanna di detta società al risarcimento dei danni, per il decesso del proprio genitore Domenico G. avvenuto per mesotelioma pleurico epiteliale destro cagionato dall'esposizione all'amianto nell'espletamento delle sue mansioni di saldatore svolte alle dipendenze della precitata società.¨A base del decisum la Corte del merito poneva il rilievo fondante secondo il quale il CTU di primo grado, nonostante avesse accertato che il mesotelioma pleurico fosse stato nella percentuale pari al 90/95 cagionato dall'inalazione di fibre d'amianto, aveva valutato nella percentuale pari al 65% la possibilità che tanto fosse avvenuto nel periodo in cui il G. aveva lavorato nell’ imprese genovese .Inoltre, secondo la Corte del merito, poiché dal libretto di lavoro del G. si evinceva che lo stesso aveva lavorato in precedenza per altri datori di lavoro non 17 anni, come assunto dal CTU, ma 27 anni e tenuto conto che il mesotolioma compare generalmente dopo 10-15 anni dall'inizio dell'esposizione e più spesso dopo 30 -40 anni e più, doveva ritenersi, tenendo presente che le prime evidenze della malattia risalivano al 1995,"la scarsa rilevanza, al fine del giudizio probabilistico d'insorgenza della malattia, degli anni di lavoro press l'impresa genovese, dovendosi considerare rara una latenza della malattia inferiore ai venti anni".¨Avverso questa sentenza gli eredi del lavoratore. ricorrono in cassazione.

 La corte di cassazione ha accolto il ricorso degli eredi affermando che ¨il giudizio probabilistico posto a base, nella sentenza impugnata, del rigetto della domanda di T.V, e di G.N. si fonda su di una valutazione di elementi non coerenti con le risultanze di causa ed in particolare con riferimento ai periodi di lavoro svolti dal G. in epoca antecedente all'attività espletata presso la società resistente.¨L'avere, nfatti, la Corte del merito assunto, contrariamente alle risultanze di causa - come emergenti dal libretto di lavoro trascritto in adempimento del principio di autosufficienza nel ricorso per cassazione - che l'attività svolta presso altri datori di lavoro per un periodo pari a 27 anni e senza alcun accertamento circa l'esposizione a rischio ambientale da parte del G. in tali anni inficia in radice l'espresso giudizio negativo di probabilità circa la dipendenza causale del mesotolioma pleurico dall'attività svolta in Ansaldo.¨Nella specie è innegabile che il giudizio di scarsa probabilità posto dalla Corte di appello, essendo espresso in considerazione di un precedente periodo lavorativo protrattosi per ben 27 anni in uno alla data delle prime evidenze della malattia, risulta del tutto illogico se rapportato al dato istruttorio di un periodo lavorativo significativamente inferiore a quello posto a base del ragionamento”.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 23 settembre – 11 novembre 2014, n. 23985¨ Presidente Vidiri – Relatore Napoletano