A- A A+

Nei giorni di malattia la procedura di contestazione deve essere sospesa

Se il lavoratore lo richiede per poter approntare le sue difese


Un dipendente di una banca milanese ha ricevuto una lettera di contestazione di addebito avente ad oggetto degli atti di negligenza nell’espletamento delle sue mansioni. L’impiegato ha risposto chiedendo la sospensione della procedura perché per potersi difendere aveva necessità di accedere all’ufficio e di esaminare il suo computer e gli altri dati aziendali. Al momento però per le sue condizioni di salute non poteva rientrare in ufficio. La banca incurante della sua richiesta lo ha licenziato per giusta causa e con effetto immediato. Il tribunale di Milano sez. lavoro, investito tempestivamente della controversia con un ricorso di urgenza, con l’assistenza del nostro studio, ha dichiarato la illegittimità della procedura e ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro. Per il suo interesse si riporta la parte della ordinanza del mese di maggio 2008 nella parte che interessa ai fini dell’affermazione dell’importante principio.

“Nella specie, trattandosi di licenziamento disciplinare (determinato cioè da asseriti inadempimenti da parte del lavoratore), il procedimento da applicare è quello stabilito dall'art. 7 Statuto Lav., il quale prevede l'illegittimità del recesso qualora il datore di lavoro non abbia dato la possibilità al dipendente di presentare le proprie giustificazioni. Si tratta di una garanzia procedimentale il cui mancato rispetto inficia la validità della sanzione. Tale garanzia è finalizzata a rendere possibile ed effettivo il diritto di difesa del lavoratore incolpato, al quale dev'essere consentito di accedere alla documentazione su cui si fonda la contestazione di addebito, nei limiti in cui l'esame dei documenti sia necessario al fine di consentire un'adeguata difesa.
Dagli atti risulta che l'azienda ha contestato al lavoratore una serie specifica di inadempimenti relativi a ritardi, nell'esecuzione di compiti a lui assegnati. Il ricorrente al momento della ricezione della lettera di contestazione era in malattia e, nei cinque giorni successivi, ha chiesto all'azienda di sospendere la procedura disciplinare, facendo presente che per potersi difendere in modo compiuto, avrebbe avuto la necessità - una volta venuto meno l'impedimento determinato dalla malattia- di accedere ai dati dell'ufficio per verificare il lavoro effettuato. Nonostante tale richiesta l'azienda ha ritenuto di procedere comunque al licenziamento.
Orbene, pare allo scrivente giudice che l'esercizio del diritto di difesa accordato al lavoratore debba essere effettivo e pertanto, nel caso in cui il dipendente versi in uno stato a lui non imputabile che gli impedisca di fatto di esercitare il proprio diritto di difendersi dalle contestazioni mossegli dal proprio datore di lavoro, la procedura disciplinare, anche in applicazione dei principi di buona fede e correttezza, dev'essere sospesa in attesa che l'impedimento venga rimosso.
Nella specie, il ricorrente - il quale per rendere le proprie giustificazioni aveva necessità, vista la natura delle contestazioni (incentrate sulla parziale esecuzione di determinate incombenze), di controllare la documentazione aziendale - non è stato in grado di potersi difendere compiutamente atteso lo stato morboso in cui versava che gli ha impedito. di fatto di accedere alla predetta documentazione. Ne consegue, pertanto, che il licenziamento, intimato in violazione del diritto all'effettivo contraddittorio, è irrimediabilmente viziato.” 
(ordinanza tribunale di Milano 30/04/2008, depositata in cancelleria il 06/05/2008).

Milano 12/05/2008

Codice avvocati, dovere di segretezza e riservatezza.

17/11/2015   DAL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.  Art. 7 – Dovere di... [Leggi tutto]

ACCESSO DAL VOSTRO DOMICILIO AI DATI DELLA VOSTRA PRATICA, OVUNQUE VOI SIATE

16/11/2015    Il nostro studio per rendere sempre più efficiente i suoi servizi, ha attivato a favore dei propri assistiti un sistema di accesso ai dati in remoto. Questo accesso consente al cliente, dalla propria sede o abitazione di consultare il fascicolo con i documenti e i dati giudiziari che si riferiscono alla controversia. In questo modo si  consente al cliente... [Leggi tutto]

Video conferenza, strumento di grande utilità per l'attività professionale

16/11/2015 Per una migliore organizzazione, in termini di efficienza e di assoluta tempestività, per le consultazioni con lo studio, che abbiano carattere di urgenza, vi suggeriamo di usare la video conferenza. Realizzare un sistema di video conferenza è estremamente semplice, e a costo zero. Occorre semplicemente un computer, che abbia un video con le casse incorporate, e il... [Leggi tutto]

La retribuzione a certe condizioni si può anche diminuire

16/11/2015 Il principio ferreo  è che la retribuzione pattuita non può essere diminuita, come statuisce l'art. 2103 del codice civile. Il lavoratore ha diritto a mantenere l'integrità del suo trattamento economico. Ma nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e il lavoratore possono modificare la misura del trattamento economico a condizione che questa nuova... [Leggi tutto]

La lettera di assunzione, il documento più importante del rapporto di lavoro

16/11/2015 La lettera di assunzione rappresenta il contratto di lavoro. Nella lettera di assunzione devono essere riportate tutte le condizioni di lavoro: retribuzione, mansioni, patto di prova, applicazione del contratto collettivo, inquadramento, compenso, numero delle mensilità e ogni altro elemento utile ad identificare il trattamento economico e normativo pattuito.Nella lettera di assunzione... [Leggi tutto]