21/12/2019
Un lavoratore promuove una causa contro l'Inail assumendo l'esistenza di un infortunio sul lavoro in itinere. Egli davanti al giudice ha sostenuto che, ultimato il suo turno di lavoro, usciva dall'area adibita al pompaggio per recarsi presso il proprio alloggio sito all'interno dell'azienda che glielo aveva concesso al momento della sua assunzione ad uso abitativo. In quest’ occasione percorreva una erta e lunga scala allorquando giunto a metà dei gradini cadeva rovinosamente a terra perdendo conoscenza per oltre 45 minuti; che in conseguenza dell'evento veniva soccorso dal figlio e dalla moglie e trasportato all'ospedale cittadino dove gli veniva diagnosticato un trauma cranico e dimesso con prognosi di sette giorni . L'Inail rigettava la sua domanda di riconoscimento di infortunio e trasmetteva il carteggio all'Inps perché trattasse l'assenza dal lavoro come malattia. Contro questa decisione, il lavoratore proponeva ricorso gerarchico al quale l'Inail non rispondeva. Il lavoratore era così costretto a ricorrere in Tribunale.
L'Inail davanti al giudice si è difeso sostenendo che non esisteva un infortunio in itinere perché il lavoratore non si era infortunato nel normale percorso di andata o ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro ma era già nell'area di pertinenza della propria abitazione. In ogni caso il lavoratore, per recarsi nella sua abitazione, aveva due possibili percorsi che poteva impegnare di cui uno composto da alcuni gradini e da un sentiero in terra battuta e l'altro costituito da una ripida e stretta scala in cemento armato di circa 24 scalini; il ricorrente avendo scelto quest'ultimo percorso più pericoloso deve assumersi la responsabilità della propria scelta e delle relative conseguenze che non può far ricadere sull'istituto. Peraltro, per l’Inail il lavoratore non avrebbe dato prova dei fatti e delle circostanze di causa che legittimerebbero la richiesta delle indennità da infortunio.
Il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza del infortunio in itinere perché era da ritenersi in stretto nesso di causalità con l'attività di lavoro e condannava l'Inail a risarcire i danni subiti dal lavoratore.
Contro la sentenza ha proposto appello l'Inail. La Corte di Appello di Genova ha accolto l'impugnazione perché ha ricostruito i fatti in modo diverso dai giudici di primo grado. Per la Corte di Appello di Genova, il Tribunale aveva ricostruito la dinamica dell'infortunio in modo errato. Le testimonianze raccolte fanno ritenere che l'infortunio non si è verificato a fine lavoro. In realtà dalle testimonianze e emersa "una ricostruzione del fatto che porta a ritenere che la caduta si sia verificata quando il Nocito stava percorrendo la scala in discesa per raggiungere la sua auto parcheggiata nel piazzale per recarsi in paese, quindi ben al di fuori della fattispecie dedotta in causa dell’infortunio in itinere".
Ogni domanda di risarcimento proposta dal lavoratore è stata così definitivamente respinta.
Sentenza Corte di Appello sezione lavoro di Genova numero 284 pubblicata il 13 giugno 2019.
In materia di infortunio leggere anche Un operaio cade rovinosamente dall'alto mentre si eseguono dei lavori sui lucernari di un capannone
AI CLIENTI DELLO STUDIO
Per una migliore organizzazione, in termini di efficienza e di assoluta tempestività, per le consultazioni con lo studio, che abbiano carattere di urgenza, vi suggeriamo di usare la videoconferenza. Realizzare un sistema di videoconferenza è estremamente semplice, e a costo zero. Un computer, che abbia un video con le casse incorporate, e il collegamento via internet con banda larga é tutto quello che occorre. Il sistema consente di avere confronti e colloqui in via immediata, con risparmio di tempo e di costi da parte di tutti. Uno strumento eccezionale per il lavoro e per il collegamento tra i vostri uffici e lo studio.
La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Per questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo