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Il superminimo non sempre è assorbibile.

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28/11/2019

L’eventuale assorbimento è conseguenza dell'accordo delle parti

Una lavoratrice assunta come addetto al magazzino con inquadramento nel quinto livello di contratto collettivo di commercio ha avuto il riconoscimento di un superminimo. Nel corso del rapporto di lavoro è stato riconosciuto il superiore inquadramento al quarto livello. I datori di lavoro ha assorbito il superminimo già riconosciuto senza dar seguito all’aumento previsto dal contratto collettivo. Lavoratrice ha promosso la causa avanti il tribunale di Milano chiedendo il pagamento di quel superminimo sostenendo la illegittimità del comportamento datoriale.

Nella lettera di attribuzione del superminimo la società aveva riconosciuto che l'importo eccedente la retribuzione minima tabellare era pattuito a titolo di superminimo assorbibile, precisando espressamente che ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali, introdotto da disposizioni di legge e dal CCNL sarebbe stata assorbito da questo superminimo.

Il tribunale, nell’esaminare la controversia, ha affermato che “il superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell’assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento”

il tribunale ha riconosciuto il diritto della lavoratrice facendo rilevare che nella lettera di assunzione, che le ha concesso il superminimo, risulta con tutta evidenza che tale superminimo può essere assorbito solo nel caso in cui vi siano eventuali futuri aumenti dei minimi contrattuali per previsione del contratto collettivo in occasione del suo rinnovo. La lettera di assunzione non ha incluso nell’assorbimento le differenze retributive dovute in conseguenza di un’eventuale attribuzione di un superiore inquadramento.

Nel caso sottoposto all’esame del tribunale, quell’aumento retributivo che, per iniziativa del datore di lavoro aveva assorbito il superminimo, non era conseguenza del rinnovo del contratto collettivo ma era un aumento dovuto per l’attribuzione di un livello di inquadramento superiore. Per contratto individuale quel superminimo doveva, pertanto, rimanere immutato. Il tribunale ha così riconosciuto il diritto della lavoratrice a continuare a percepire il superminimo previsto nella lettera di assunzione e nel contempo a percepire la nuova e maggior retribuzione prevista dal nuovo inquadramento che le era stato attribuito.

Tribunale Milano sez. lav., 21/05/2019, (ud. 21/05/2019 n.1241).

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