23/07/2019
Il tribunale ritiene nullo un contratto a termine del 2003; applicando la normativa vigente all'epoca, ha condannato l'azienda al pagamento della retribuzione dalla data della messa a disposizione dell'attività lavorativa sino alla data della pronuncia della sentenza.
Le parti, dopo la pronuncia della sentenza, hanno sottoscritto tra loro una transazione con la quale hanno bonariamente definito la controversia, con il riconoscimento a favore del lavoratore di un importo a titolo risarcitorio. Hanno escluso la corresponsione di una qualsiasi forma di retribuzione per evitare il versamento della contribuzione previdenziale.
L'Inps, però, ha chiesto il pagamento dei contributi previdenziali dovuti dall'azienda dal 26 maggio 2003 al 26 gennaio 2005, come se il lavoratore avesse percepito l'intera retribuzione a lui riconosciuta dalla sentenza. L'azienda ha rifiutato questo versamento; la corte d'appello, riformando la sentenza del tribunale, accoglieva la domanda dell'istituto previdenziale. La cassazione ha confermato la condanna al pagamento della contribuzione ritenendo corretta la sentenza. Nell'occasione la corte di cassazione, dando continuità al suo costante orientamento giurisprudenziale, ha colto l'occasione per riaffermare il seguente principio " … in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto la retribuzione imponibile di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, poichè il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurazione del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti ". Cassazione sezione lavoro numero 12.652, resa pubblica il 13 maggio 2019.
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La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Per questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo