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Sul calcolo del trattamento di fine rapporto del bancario deve essere conteggiato anche il valore dell'alloggio

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07/06/2019

Questo valore ha natura retributiva perché è un corrispettivo della prestazione lavorativa

La banca Intesa San Paolo è stata condannata dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano al pagamento dell'incidenza sul trattamento di fine rapporto del corrispettivo erogato per l'abitazione del suo dipendente. La banca ha ritenuto erronea la sentenza dei deue di giudizio e ha proposto ricorso in Cassazione.
La Cassazione, però, ha respinto il ricorso affermando il principio che riportiamo di seguito.

"Ai fini della determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 2120 c.c., comma 2 e in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all’estero o in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell’emolumento, dovendosi invece attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, sostenute nel’interesse dell’imprenditore. Ne consegue che all’elargizione per abitazione corrisposta a un funzionario bancario trasferito con familiari conviventi, deve attribuirsi natura retributiva, desunta dal carattere periodico dell’erogazione, dalla sua corresponsione in misura fissa e senza documentazione giustificativa, al suo essere condizionata al permanere dell’abitazione e all’avvenuto assoggettamento a retribuzione;". Cassazione ordinanza numero 15.123 depositata il 3 giugno 2019.

 

 

Nella foto opera di Alberto Burri, nato nel 1915, morto nel 1995. Maestro della materia: catrami, muffe, sacchi, combustioni, plastiche, cretti e cellotex.