02/01/2020
Dal 3 aprile 2015 entrerà in vigore la nuova disciplina che consente l’erogazione della quota mensile del TFR in busta paga (QU.I.R.), senza più aspettare la cessazione del rapporto di lavoro e senza più gli accantonamenti che ha caratterizzato fino ad oggi il nostro sistema.
La nuova disciplina è contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio n. 29 del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65.
Chi può usufruirne:
Possono chiedere questa liquidazione della quota mensile tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto da almeno sei mesi.
Non possono usufruirne:
• i lavoratori domestici;
• i lavoratori agricoli;
• i dipendenti per cui la legge o il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR presso soggetti terzi;
• i dipendenti da datori sottoposti a procedure concorsuali ;
• i dipendenti da datori per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria);
• i dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.
Come si chiede la corresponsione:
Il lavoratore interessato deve compilare una istanza, secondo il modello allegato al D.P.C.M., e consegnarla al datore. La richiesta è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
Trattamento fiscale. Ai fini delle imposte sui redditi, la Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.
Il testo del decreto è leggibile in forma integrale in questo documento: decreto-tfr.pdf