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Il giudice non è vincolato dalle norme disciplinari del contratto collettivo

il controllo giurisdizionale sulla proporzione della sanzione appartiene sempre al giudice

Il datore di lavoro contesta al lavoratore la scarsità di rendimento in relazione alla fornitura di un lotto di 30 pezzi e la recidiva in due  precedenti condotte che erano state punite con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Il tribunale e la corte di appello hanno rigettato l'impugnazione del licenziamento intimato con il preavviso. Ha proposto ricorso in cassazione il lavoratore lamentando la erroneità in diritto delle sentenze hanno statuito sulla legittimità del suo licenziamento disciplinare. La cassazione, decidendo sul ricorso del lavoratore, ha affermato che la sentenza è giuridicamente corretta perché ha rigettato l'impugnazione del licenziamento non in conseguenza di una meccanica applicazione della previsione del contratto collettivo che consentiva il recesso per giustificato motivo soggettivo in presenza di due precedenti sospensioni dal lavoro comminate al lavoratore ma dall'autonoma valutazion dei fatti da parte dei giudici fondata sulla prognosi negativa in ordine al miglioramento dei rapporti e all'aumento di diligenza nell'esecuzione della prestazione da parte del lavoratore. Per la cassazione, sia il tribunale che la corte di appello hanno correttamente escluso "la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo anche in presenza di previsione collettiva, il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato".

Le norme del contratto collettivo, che disciplinano l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, non vincolano il giudice che, in materia di licenziamento disciplinare, dovrà far sempre riferimento alla nozione di giusta causa così come definita dall'articolo 2119 del codice civile.
Cassazione sez. lav.  28/01/2019, n. 2289.

 

Nel dipinto: Deucalione e Pirra; da Villa Farnesina, Roma.

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La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di caritàPer questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo