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La corte di appello di Torino crea una seconda figura di rapporto di lavoro subordinato anche se di serie b

Le prestazioni personali e continuative devono essere qualificate come subordinate ma senza garanzie in materia di licenziamento

La sezione lavoro della Corte di Appello di Torino dà una lettura innovativa e originale della norma del Jobs act contenuta nel  dlgs n. 81 del 2015, che disciplina i rapporti continuativi di collaborazione personale etero diretti dal committente.

La Corte di Appello di Torino, interpretandola nuova norma, individua una seconda e distinta figura di rapporto di lavoro subordinato, che si pone in parallelo al  rapporto di lavoro subordinato così come disciplinato e previsto dal tradizionale art. 2094 del codice civile. Per la Corte di Appello, questa nuova figura intermedia di prestazione subordinata, si caratterizza per essere resa personalmente e continuamente dal collaboratore, ma senza il classico potere direttivo, gerarchico e disciplinare della tradizionale figura del rapporto di lavoro subordinato; quel che caratterizza questa nuova figura di lavoro subordinato è la etero-direzione del committente sui tempi e sui luoghi della prestazione lavorativa, resa in modo continuativo dal collaboratore.

Questa nuova figura, che potremmo definire come pre-co.e.d  (prestazione continuativa etero-diretta), per la Corte di Appello di Torino, comporta, a favore del collaboratore, il diritto all’applicazione del contratto collettivo e dei vari istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita. La tutela della nuova norma per questi particolari lavoratori, però, non si estende anche agli istituti tipici del licenziamento illegittimo sia sotto il profilo della stabilità reale che di quella semplicemente obbligatoria del posto di lavoro. Vi sono i riconoscimenti retributivi, in modo pieno, ma vi è l'assenza di una qualsiasi, sia pur minima, tutela in materia di licenziamento illegittimo.

La Corte di Appello di Torino ha deciso su una controversia avente a oggetto la prestazione di lavoro dei riders ma i casi concreti potrebbero essere infiniti perché le prestazioni personali e continuative etero-dirette dal committente, nella nostra realtà quotidiana, sono molto diffuse. Indubbiamente la sentenza di Torino incide in modo serio sulle prestazioni parasubordinate così come abbiamo imparato a conoscerle in questi anni e che hanno incontrato grande simpatia e consenso tra gli imprenditori.

Per il suo interesse riportiamo un ampio stralcio della motivazione della sentenza della Corte di Appello di Torino: ”Non ritiene ... il Collegio di condividere quanto affermato dal Tribunale in relazione alla invocata (in via subordinata)applicazione della norma di cui all’articolo 2 del D.lgs 81/2015 secondo cui: “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro...Secondo il Collegio la norma in questione individua un terzo genere, che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 cc e la collaborazione come prevista dall’articolo 409 n.3 c.p.c, evidentemente per garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro che, a seguito della evoluzione e della relativa introduzione sempre più accelerata delle recenti tecnologie, si stanno sviluppando. Postula un concetto di etero-organizzazione in capo al committente che viene così ad avere il potere di determinare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore e cioè la possibilità di stabilire i tempi e i luoghi di lavoro. Pur senza “sconfinare” nell’esercizio del potere gerarchico, disciplinare (che è alla base della eterodirezione) la collaborazione è qualificabile come etero-organizzata quando è ravvisabile un’effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente, in modo tale che la prestazione lavorativa finisce con l’essere strutturalmente legata a questa (l’organizzazione) e si pone come un qualcosa che va oltre alla semplice coordinazione di cui all’articolo 409 n.3 c.p.c, poiché qui è il committente che determina le modalità della attività lavorativa svolta dal collaboratore. Abbiamo così l’esercizio del potere gerarchico-disciplinare-direttivo che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato ex art 2094 cc (in cui il prestatore è comunque tenuto all’obbedienza), l’etero-organizzazione produttiva del committente che ha le caratteristiche sopra indicate (e rientra nella previsione di cui all’articolo 2 del del D.lgs 81/2015) e la collaborazione coordinata ex art 409 n.3 c.p.c. in cui è il collaboratore che pur coordinandosi con il committente organizza autonomamente la propria attività lavorativa (in questo caso le modalità di coordinamento sono definite consensualmente e quelle di esecuzione della prestazione autonomamente)… Altro aspetto importante, per stabilire se al caso concreto è applicabile la norma in questione, è quello di accertare se la prestazione lavorativa ha il carattere della “continuità”. Carattere che, ritiene il Collegio, deve essere valutato in senso ampio, tenuto conto della funzione di tutela della norma e della peculiarità (e continua evoluzione) dei rapporti di lavoro che è chiamata a disciplinare. Va, quindi, intesa da un lato come non occasionalità e dall’altro, riguardo alla esecuzione della prestazione, come svolgimento di attività che vengono (anche se intervallate) reiterate nel tempo al fine di soddisfare i bisogni delle parti."  (Sentenza Corte di Appello di Torino n.26 del 2019 ).

Tutto questo significa che il lavoratore etero-organizzato resta tecnicamente “autonomo” ma per ogni altro aspetto, e in particolare per quel che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita (quindi inquadramento professionale), limiti di orario, ferie e previdenza, il rapporto è regolato nello stesso modo. 

La Corte di Appello di Torino ha riconosciuto  al collaboratore etero-diretto il diritto alla retribuzione diretta, indiretta e differita come da contratto collettivo ma ha respinto la domanda sul licenziamento affermando che non poteva essere accolta “posto che non vi è riconoscimento della subordinazione” così come intesa classicamente dall'articolo 2094 del codice civile. La Corte di Appello di Torino non esplicita ulteriormente il suo pensiero  sul licenziamento ma dalle sue stesse  scarne parole ha escluso chiaramente che i collaboratori etero-diretti possano usufruire delle norme poste a tutela dei licenziamenti illegittimi.

Francamente questa conclusione sul licenziamento illegittimo  non sembra coerente con l’impianto iniziale della interessante e arguta costruzione giuridica e non giustifica la mancata applicazione delle norme sul licenziamento illegittimo ai collaboratori etero-diretti. Se a quelle prestazioni etero-dirette dal committente, senza la classica e tradizionale subordinazione gerarchica, direttiva e disciplinare, deve per legge applicarsi “la disciplina del rapporto di lavoro subordinato”,  va da sè che si debbano applicare non solo la disciplina della parte economica del contratto di lavoro, ma anche tutta la normativa limitativa sui licenziamenti.

Per l’interesse che ha la sentenza, riteniamo di doverla pubblicare per intero: sentenza Corte di Appello di Torino 

 

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