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Chiede il permesso per assistere la suocera ma va in villeggiatura al mare, senza la suocera

Gravissima violazione che legittima il licenziamento immediato

Un lavoratore presta la sua attività lavorativa alle dipendenze della De Vizia Transfer S.p.A; ha chiesto al datore di lavoro di poter usufruire di una giornata di permesso ai sensi della legge n. 104/1992 per assistere la suocera che risiede nella sua stessa abitazione. L'azienda le concede, come per legge, il permesso richiesto ma il lavoratore anziché assistere la suocera, quel giorno si è recato in una località di villeggiatura e di  mare in Calabria, lontano da Pozzuoli suo luogo di residenza. La suocera, quel giorno, si trovava normalmente nella sua abitazione di Pozzuoli e non era pacificamente assistita dal genero.

Questi fatti sono emersi da un accertamento eseguito da un'agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro; l'accertamento era corredato da materiale fotografico e da dichiarazioni testimoniali.

 Il datore di lavoro dopo aver contestato al lavoratore il fatto di rilevanza disciplinare lo ha licenziato immediatamente. Il tribunale, in un primo tempo, ha dichiarato illegittimo il licenziamento ma la corte di appello, riformando quella sentenza, invertendo la valutazione dei fatti, ha dato pienamente ragione al datore di lavoro. Il lavoratore ha fatto ricorso in Cassazione; la Cassazione, però, ha confermato la sentenza sulla legittimità del licenziamento così come statuito dalla corte di appello.

Il lavoratore davanti ai giudici della Cassazione si è lamentato di aver impugnato il licenziamento anche sotto il profilo della proporzione sostenendo che la sanzione del licenziamento era eccessiva poiché si trattava della sua prima violazione. Ma la Cassazione, rispondendo a questa eccezione difensiva, ha affermato che questa circostanza della prima volta era del tutto inconferente "essendo sufficiente ai fini della configurabilità dell'abuso la sola presenza del ricorrente in altro luogo" diverso da quello dove avrebbe dovuto essere. Il vincolo di fiducia è stato prodotto in modo irreversibile. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - Lavoro ordinanza n. 2743/19; depositata il 30 gennaio.

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