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La modificazione dell’orario di lavoro nel contratto a part time non può essere oggetto di modificazione unilaterale del datore di lavoro

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25/11/2018

L’Autostrada del Brennero condannata a ripristinare la precedente collocazione temporale della prestazione lavorativa

Due lavoratori prestano la loro attività alle dipendenze dell’Autostrada del Brennero spa con un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale per 80 ore mensili, con collocazione mensile della prestazione nella seconda metà di ogni mese, come era avvenuto puntualmente per oltre un decennio L’impresa dopo un decennio di collaborazione, ha mutato in modo unilaterale la collocazione temporale e la sequenza turnaria della prestazione lavorativa, in modo unilaterale, senza il consenso dei lavoratori interessati. I lavoratori hanno contestato questa modificazione unilaterale dell’orario di lavoro e dei turni perché contravveniva agli accordi intercorsi e ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Il tribunale accoglie le domande dei due lavoratori, ma la corte di appello modifica quella sentenza perché, ricostruendo il fatto contrattuale in modo diverso dal tribunale, ha ritenuto che non fosse stato provato l’accordo tra le parti sulla collocazione temporale della prestazione lavorativa nella seconda metà del mese e secondo le specifiche turnazione che erano state dedotte dai lavoratori interessati.

I lavoratori hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione delle previsioni del contratto collettivo e delle norme che disciplinano il contratto a part time.

La Corte di Cassazione ha accolto la domanda dei due lavoratori e ha riformato la sentenza della corte di appello perché il datore di lavoro, anche con la presenza di oggettive esigenze organizzative aziendali, non può mutare in modo unilaterale la collocazione temporale della prestazione lavorativa nella seconda metà del mese, essendo stata questa collocazione oggetto di specifica pattuizione tra le parti fin dall’inizio del rapporto di lavoro ed essendo stata praticata in modo ininterrotto dalle parti stesse per oltre un decennio, come risultava dalla stessa emanazione della disposizione aziendale dei turni nella seconda metà di ogni mese.

Cassazione ordinanza n. 30282 resa pubblica il 22 novembre 2018.

Contratto a tempo determinato  disciplina vigente

 Decreto legislativo del 15 giugno 2015 - N. 81 e successive modificazioni

La lettera di assunzione, atto fondativo del rapporto di lavoro

La lettera di assunzione rappresenta il contratto di lavoro. Nella lettera di assunzione devono essere riportate tutte le condizioni di lavoro: retribuzione, mansioni, patto di prova, applicazione del contratto collettivo, inquadramento, compenso, numero delle mensilità e ogni altro elemento utile ad identificare il trattamento economico e normativo pattuito. Nella lettera di assunzioni si possono prevedere patti di non concorrenza e termini di decadenza che maturino anche in costanza di rapporto di lavoro. La lettera di assunzione é il documento più importante del rapporto di lavoro. La sua elaborazione deve essere frutto di grande attenzione. Le imprese devono evitare l'uso di modelli o formulari perché le soluzioni adottabili possono essere le più diverse. L'autonomia negoziale é molto ampia. Nella cornice giuridica del rapporto di lavoro possono essere adottate le soluzioni più varie. Non esiste un solo modello contrattuale ma esistono infiniti modelli con le condizioni più diverse. L'autonomia negoziale non é utilizzata dalle parti o é utilizzata in modo del tutto marginale o malamente.

Il contratto a tempo determinato deve essere sottoscritto, a pena di nullità, con la forma scritta. Si tratta di un patto che deve risultare esplicitamente accettato dal lavoratore interessato.

Il contratto collettivo e la sua applicazione al singolo rapporto di lavoro

L'applicazione del contratto collettivo non é obbligatoria. Nella loro autonomia le parti possono far disciplinare il loro rapporto di lavoro dalle norme del codice civile, dalle leggi speciali e dagli accordi economici valevoli erga omesse della fine degli anni 50 e 60. Nel caso in cui le parti decidano di applicare al rapporto di lavoro il contratto collettivo non é obbligatorio applicare il contratto del settore merceologico di appartenenza ben potendo le parti richiamarsi ad un qualsiasi altro contratto collettivo. L'importante é che il trattamento economico e normativo complessivo riconosciuto al collaboratore corrisponda ai criteri previsti dall'art. 36 della costituzione.

Per il socio lavoratore di una cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, invece, è obbligatorio per legge applicare il contratto collettivo del settore merceologico di appartenenza.