14/09/2018
Un lavoratore agisce in Tribunale e davanti alla Corte di Appello per ottenere il pagamento di parte della retribuzione che assume essergli dovuta dal datore di lavoro per non averla percepita. Il datore di lavoro si è costituito in giudizio sostenendo di aver provveduto al pagamento delle somme dovute e quale prova di questo pagamento ha esibito le buste paga che risultavano essere state sottoscritte dallo stesso lavoratore “per ricevuta”. La Corte di Appello ha accolto la domanda del lavoratore e ha condannato il datore di lavoro a pagare le retribuzioni richieste perché le buste paga, con la dicitura utilizzata, attestano semplicemente che il lavoratore ha avuto la consegna della busta paga ma non anche il pagamento delle somme indicate. Le buste paga, infatti, non riportavano la dicitura “per quietanza”. Solo la sottoscrizione della busta per quietanza avrebbe potuto dare la prova dell’avvenuto pagamento. Il datore di lavoro, a sostegno della sua eccezione difensiva, non ha prodotto altra documentazione, diversa dalle buste paga, come ad esempio bonifici bancari o assegni di pagamento.
Il datore di lavoro, non soddisfatto dalla decisione della Corte di Appello, ha proposto ricorso in Cassazione. La Cassazione ha respinto il ricorso. Secondo la Cassazione il datore di lavoro ha l’obbligo previsto per legge di consegnare ai lavoratori dipendenti all’atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione. Il ricevimento della busta paga non costituisce prova del rilascio di quietanza da parte del dipendente attestante il pagamento. Il datore di lavoro, se intende provare l’avvenuto pagamento delle somme indicate nella busta paga consegnata al lavoratore deve poter esibire un valido e incontestabile atto di quietanza validamente sottoscritto dal lavoratore o fornire la prova che, comunque, quel pagamento è stato da lui eseguito. Il datore di lavoro deve avere una documentazione liberatoria che abbia un contenuto inequivocabile. Questo contenuto inequivocabile non si può attribuire alla dichiarazione di ricevimento della busta paga. Peraltro, il lavoratore è sempre nelle condizioni di poter contestare le buste paga da lui sottoscritte anche per quietanza. Cassazione sentenza numero 21 mila 699/2018 depositata il 6 settembre.
Le imprese, effettuando i pagamenti delle retribuzioni mensili devono adottare rigorosi sistemi documentali che siano in grado di fornire la prova certa e sicura dei pagamenti eseguiti. In caso contrario si rischiano contestazioni e contenziosi.