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Appropriarsi della posta aziendale è pericoloso ma non al punto da giustificare il licenziamento

Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 15084/18; depositata l’11 giugno

Una lavoratrice ha inoltrato al suo indirizzo di posta elettronica personale una pluralità di e-mail intercorse tra se stessa e i clienti della società. La lavoratrice, però, non ha fatto un uso improprio delle e-mail ricevute sulla posta dell'azienda né ha divulgato segreti aziendali o svolto attività concorrenziale con il suo datore di lavoro. Il datore di lavoro ha licenziato la lavoratrice per motivi disciplinari ritenendo il suo comportamento illegittimo. Il tribunale e la corte di appello hanno dichiarato il licenziamento ingiustificato perché il comportamento della lavoratrice non consentiva il recesso datoriale non essendo stato leso il patrimonio e l'immagine aziendale. L'azienda è stata condannata al risarcimento dei danni e al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso poiché la società occupava meno di 16 addetti.

La cassazione ha condiviso la motivazione dei precedenti giudici perché è stato accertato che l'e-mail. era priva di un contenuto riservato, e non ha avuto diffusione extraziendale (tale e-mail, infatti, che era già nella disponibilità della lavoratrice, è stata solo inoltrata sulla propria posta elettronica personale, non su quella di altri soggetti estranei o esterni all’ufficio).
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 15084/18; depositata l’11 giugno