25/05/2018
L'azienda intima ad un lavoratore il licenziamento per scarso rendimento per una pluralità di assenze giustificate da una varietà di certificati di malattia ma che, per il loro numero e la loro collocazione temporale rendevano inadeguata la prestazione del dipendente, con riferimento alle esigenze organizzative e produttive aziendali.
Il tribunale e la corte di appello hanno ritenuto che il licenziamento per scarso rendimento si configura come un licenziamento causato da inadempimento contrattuale del lavoratore che, però, nel caso di specie si è assentato dal lavoro in modo giustificato avendo presentato regolarmente i certificati medici.
La corte di cassazione, intervenendo nella controversia, ha confermato la sentenza e ha ribadito i seguenti principi:
-il licenziamento per scarso rendimento è un licenziamento per motivi disciplinari poiché è legato ad una inadempienza del lavoratore che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile; lo scarso rendimento è caratterizzato da colpa del lavoratore;
-se lo scarso rendimento è dovuto all'elevato numero di assenze per malattia ma non tale da esaurire il periodo di comporto, il datore di lavoro non può intimare il licenziamento;
-Il lavoratore con il suo contratto non si obbliga ad un risultato ma alla messa a disposizione delle proprie energie lavorative. Il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento contrattuale da giustificare il licenziamento.
-Se il lavoratore non esegue la prestazione con la diligenza e la professionalità medie, proprie delle mansioni affidate, con lo scostamento da detti parametri può costituire segno o indice di una non esatta esecuzione della prestazione lavorativa, rilevante ai fini disciplinari.
Cassazione n. 10.963 del 18 maggio 2018.