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litigare in pubblico può costare il licenziamento

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18/05/2018

Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 12102/18; depositata il 17 maggio

La casa di cura RERIF s.r.l ha intimato il licenziamento disciplinare ad un medico che si era reso autore di un fatto di inadempienza che i giudici hanno così definitivamente ricostruito: "alla presenza di dipendenti della casa di cura nonché di utenti e loro familiari presenti negli uffici per il disbrigo di pratiche amministrative" il Di Pa. gridò nel corridoio degli uffici amministrativi quindi, spalancata la porta della Direzione, aggredito verbalmente il titolare che era a colloquio con altre persone, proferiva le seguenti parole: "ma tu non hai un c.o da fare. . . cresci una buona volta"; quindi di essere uscito da quella stanza sbattendo la porta e di essere rientrato nell'ufficio amministrativo ove erano ancora presenti gli utenti e le impiegate D’Ad., Mo. e Ma. - e di essersi rivolto all'addetta al personale dicendo con aria minacciosa "vi denuncio tutti alla Procura della Repubblica". Il tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento mentre la corte di appello lo ha dichiarato illegittimo ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro, con il risarcimento del danno, riconoscendo al medico lavoratore una tutela piena. La cassazione, chiamata a pronunciarsi ha ritenuto errata la pronuncia della corte d'appello rilevando che il comportamento del medico " non può certamente ritenersi privo del carattere di antigiuridicità" perché quel "comportamento risulta indubbiamente esistente e per di più avvenuto in presenza del personale dell'azienda e degli utenti di essa, nei confronti del dirigente e del personale dell'azienda, e dunque, teoricamente, di particolare gravità." La causa è stata rinviata ad altra corte di appello perché riesamini il caso e lo adegui alle previsioni di legge e del contratto collettivo, secondo i principi giuridici così come ricostruiti dalla corte stessa. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 12102/18; depositata il 17 maggio.