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Legittime le registrazioni occulte sul luogo di lavoro

tag  News  registrazione  occulta  legittimità  privacy 

16/05/2018

Piena utilizzabilità processuale

Un lavoratore, per potersi difendere contro le accuse dell'azienda, raccoglie in una chiavetta USB le registrazioni di conversazioni effettuate in orario di lavoro e sul posto di lavoro coinvolgenti altri dipendenti, ad insaputa degli stessi. Il datore di lavoro Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.A  ritiene questo comportamento illegittimo e contesta al lavoratore la violazione dei suoi doveri sulla privacy. All'esito della procedura di contestazione di addebito il datore di lavoro intima il licenziamento; il lavoratore impugna il licenziamento; il tribunale rigetta la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro; la corte di appello, invece, ritiene illegittimo il provvedimento espulsivo per sproporzione rispetto ai fatti contestati e per l’effetto condanna  la società a corrispondere al lavoratore, a titolo di risarcimento, un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto senza, però, disporre la sua reintegrazione nel posto di lavoro. Il lavoratore e  l'azienda fanno ricorso in Cassazione. La Cassazione, accoglie il ricorso del lavoratore e ordina la reintegrazione nel posto di lavoro, con il risarcimento dei danni ritenendo il fatto contestato pienamente lecito.

La Cassazione ritiene che la registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel genus  delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod. civ., ha natura di prova ammissibile nel processo civile del lavoro così come in quello penale.

Per la Cassazione il diritto di difesa non va considerato limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso.

Nel caso sottoposto all'esame della Cassazione, il dipendente aveva adottato tutte le dovute cautele al fine di non diffondere le registrazioni  effettuate all’insaputa dei soggetti coinvolti.  La condotta è stata posta in essere dal dipendente per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda, messa a rischio da contestazioni disciplinari non proprio cristalline e per precostituirsi un mezzo di prova visto che diversamente avrebbe potuto trovarsi nella difficile situazione di non avere strumenti per tutelare la propria posizione ritenuta pregiudicata dalla condotta altrui. Il tutto in un contesto caratterizzato da un conflitto tra il il lavoratore ed i colleghi di rango più elevato e da inascoltate recriminazioni relative a disorganizzazioni lavorative asse chiesto ritamente alla base delle indicate contestazioni disciplinari.

Si è trattato di una condotta legittima, pertinente alla tesi difensiva del lavoratore e non eccedente le sue finalità, che come tale non poteva in alcun modo integrare non solo l’illecito penale ma anche quello disciplinare.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 11322/18; depositata il 10 maggio

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