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L’indennità di mobilità non si detrae dall’ammontare del risarcimento dei danni spettante per il risarcimento dei danni di un licenziamento collettivo illegittimo.

Solo gli istituti previdenziali posssono chiederne la restituzione

Un lavoratore è stato licenziato a conclusione della procedura di licenziamento collettivo dalla Heinz Italia spa.  Il licenziamento è stato impugnato avanti il tribunale, che ha respinto la domanda, mentre la Corte di Appello l’ha accolto. Il lavoratore è stato reintegrato nel posto di lavoro con la condanna del datore di lavoro a corrispondergli la retribuzione dalla data del licenziamento fino alla reintegrazione.

Avanti la Cassazione, adita dal datore di lavoro, si è discusso, tra tantealtre eccezioni,  anche sulla detraibilità o meno dal risarcimento dei danni dell’indennità di mobilità che il lavoratore aveva percepito dall’Inps dopo il licenziamento. La Cassazione ha risolto la questione affermando il principio secondo il quale “ in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, le indennità previdenziali non possono essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato a titolo di risarcimento danni in favore del lavoratore, in quanto queste non sono acquisite in via definitiva dal lavoratore e sono ripetibili dagli istituti previdenziali (vedi ex plurimis, Cass. 14/2/2011 n.3597).”

Cassazione sez. lavoro ordinanza n.8150 del 3 aprile 2018.