05/04/2018
Un lavoratore è stato licenziato a conclusione della procedura di licenziamento collettivo dalla Heinz Italia spa. Il licenziamento è stato impugnato avanti il tribunale, che ha respinto la domanda, mentre la Corte di Appello l’ha accolto. Il lavoratore è stato reintegrato nel posto di lavoro con la condanna del datore di lavoro a corrispondergli la retribuzione dalla data del licenziamento fino alla reintegrazione.
Avanti la Cassazione, adita dal datore di lavoro, si è discusso, tra tantealtre eccezioni, anche sulla detraibilità o meno dal risarcimento dei danni dell’indennità di mobilità che il lavoratore aveva percepito dall’Inps dopo il licenziamento. La Cassazione ha risolto la questione affermando il principio secondo il quale “ in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, le indennità previdenziali non possono essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato a titolo di risarcimento danni in favore del lavoratore, in quanto queste non sono acquisite in via definitiva dal lavoratore e sono ripetibili dagli istituti previdenziali (vedi ex plurimis, Cass. 14/2/2011 n.3597).”
Cassazione sez. lavoro ordinanza n.8150 del 3 aprile 2018.