30/11/2017
La Corte d’Appello accoglieva la domanda d’illegittimità del licenziamento intimato a un lavoratore per aver svolto, durante un periodo di assenza per malattia, attività lavorativa corrispondente a quella eseguita quale lavoratore dipendente (lavori di meccanica) in un proprio locale attiguo alla propria abitazione. La decisione della Corte di appello discende dall’aver questa ritenuto il limitato impegno lavorativo del dipendente insuscettibile di influire in senso pregiudizievole sul decorso della malattia sofferta e sulle necessità terapeutiche.
L’azienda ricorre in Cassazione; la Cassazione conferma la sentenza affermando il seguente principio:
“il comportamento del dipendente che presti attività lavorativa durante il periodo di assenza per malattia può costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove esso integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, configurabile allorché il comportamento medesimo sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando una sua fraudolenta simulazione o quando, valutato in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell’infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione ed il rientro in servizio del lavoratore, con violazione dell’obbligazione preparatoria e strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto” Tutto questo nel caso specifico non c’è per la marginalità dell’impegno, per l’esistenza effettiva della malattia e per la compatibilità dell’attività con la prescrizione medica del riposo.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 giugno – 17 novembre 20147, n. 27333