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Compenso per l'infermiere per il tempo della vestizione e della svestizione e per le consegne del cambio turno

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27/11/2017

Inizio Evento 27/11/2017

Cassazione sentenza n. 27799 depositata il 22 novembre 2017

Il tribunale e la corte di appello hanno affermato il diritto di un'infermiere che prestava la sua opera presso un presidio ospedaliero a percepire la retribuzione maturata per il tempo utilizzato per la vestizione/svestizione della divisa aziendale e per dare/ricevere le consegne all'uscita e all'entrata del proprio turno di lavoro, trattandosi di adempimenti connessi a un'effettiva diligente prestazione; questa attività è meritevole, pertanto, di compenso economico.

La Cassazione chiamata a dirimere la controversia ha confermato la decisione dei giudici di merito. Il tempo per la vestizione/svestizione dell'infermiere deve essere considerato tempo di lavoro se è qualificato da eterodirezione, con diritto ad un autonomo corrispettivo. il  tempo impiegato per la vestizione non è rimesso alla libertà del lavoratore, tanto che il datore di lavoro può rifiutare la prestazione senza di esso. Per la Corte, "nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione/svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardante sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità personale dell'addetto".

Per quanto concerne il tempo impiegato per le consegne del passaggio del turno, la Cassazione, dopo aver rilevato che questo adempimento è necessariamente connesso alle peculiarità del servizio sanitario, al fine di poter rendere una diligente prestazione dell'attività lavorativa deve essere "considerato, di per se stesso, meritevole di ricompensa economica".

Cassazione sentenza numero 27.799 depositata 22 novembre 2017.

Contratto a tempo determinato  disciplina vigente

 Decreto legislativo del 15 giugno 2015 - N. 81 e successive modificazioni

La lettera di assunzione, atto fondativo del rapporto di lavoro

La lettera di assunzione rappresenta il contratto di lavoro. Nella lettera di assunzione devono essere riportate tutte le condizioni di lavoro: retribuzione, mansioni, patto di prova, applicazione del contratto collettivo, inquadramento, compenso, numero delle mensilità e ogni altro elemento utile ad identificare il trattamento economico e normativo pattuito. Nella lettera di assunzioni si possono prevedere patti di non concorrenza e termini di decadenza che maturino anche in costanza di rapporto di lavoro. La lettera di assunzione é il documento più importante del rapporto di lavoro. La sua elaborazione deve essere frutto di grande attenzione. Le imprese devono evitare l'uso di modelli o formulari perché le soluzioni adottabili possono essere le più diverse. L'autonomia negoziale é molto ampia. Nella cornice giuridica del rapporto di lavoro possono essere adottate le soluzioni più varie. Non esiste un solo modello contrattuale ma esistono infiniti modelli con le condizioni più diverse. L'autonomia negoziale non é utilizzata dalle parti o é utilizzata in modo del tutto marginale o malamente.

Il contratto a tempo determinato deve essere sottoscritto, a pena di nullità, con la forma scritta. Si tratta di un patto che deve risultare esplicitamente accettato dal lavoratore interessato.

Il contratto collettivo e la sua applicazione al singolo rapporto di lavoro

L'applicazione del contratto collettivo non é obbligatoria. Nella loro autonomia le parti possono far disciplinare il loro rapporto di lavoro dalle norme del codice civile, dalle leggi speciali e dagli accordi economici valevoli erga omesse della fine degli anni 50 e 60. Nel caso in cui le parti decidano di applicare al rapporto di lavoro il contratto collettivo non é obbligatorio applicare il contratto del settore merceologico di appartenenza ben potendo le parti richiamarsi ad un qualsiasi altro contratto collettivo. L'importante é che il trattamento economico e normativo complessivo riconosciuto al collaboratore corrisponda ai criteri previsti dall'art. 36 della costituzione.

Per il socio lavoratore di una cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, invece, è obbligatorio per legge applicare il contratto collettivo del settore merceologico di appartenenza.