16/11/2017
Una società concede in appalto ad una cooperative i suoi servizi di vigilanza. Alla scadenza del contratto di appalto decide di affidare il servizio ad una terza società. Nell'appalto sono occupati quattro lavoratori. Due lavoratori sono stati riassunti dalla nuova società, che è subentrato nell'appalto, gli altri due sono rimasti fuori, definitivamente licenziati dall'impresa appaltatrice che ha cessato l'appalto. Uno dei due lavoratori si è rivolto al tribunale di Milano chiedendo la ricostituzione coattiva del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della nuova impresa appaltatrice.
A sostegno della sua domanda il lavoratore ha invocato l'articolo 4 del contratto collettivo pulizie-multiservizi e la previsione del contratto collettivo per i dipendenti degli istituti e imprese di vigilanza privata. Entrambi i contratti collettivi prevedono l'obbligo di assunzione, con passaggio diretto e immediato, senza periodo di prova, alle dipendenze della nuova impresa appaltatrice dei lavoratori che prestavano la loro attività lavorativa alle dipendenze dell'impresa che in precedenza era titolare dell'appalto.
Il tribunale di Milano ha accolto la domanda del lavoratore ordinando alla nuova impresa appaltatrice di assumere alle sue dipendenze il lavoratore corrispondendogli la normale retribuzione dalla data in cui ha messo a disposizione le sue energie lavorative per la ripresa del lavoro fino al ripristino effettivo del rapporto di lavoro.
Per il tribunale il rifiuto all'assunzione da parte dell'impresa appaltatrice subentrante è stato arbitrario anche perché le condizioni contrattuali del nuovo appalto erano identiche alle condizioni dell'appalto che è cessato. Entrambi i contratti collettivi, quello dell'impresa appaltatrice cessante e quello dell'impresa appaltatrice subentrante, "prevedono procedure e obblighi assolutamente sovrapponibili".
Il tribunale di Milano sezione lavoro sentenza numero 2650/2017 pubblicata l'11 ottobre 2017