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La restituzione della raccomandata per compiuta giacenza

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17/10/2017

vale come piena conoscenza

L'azienda invia ad un lavoratore una lettera di contestazione di addebito a mezzo del servizio postale; il lavoratore non  si reca all'ufficio postale per ritirare la raccomandata; la lettera è così stata restituita al datore di lavoro con l'attestazione della compiuta giacenza per non essere stata prelevata dal destinatario nel termine fissato. Il lavoratore ha contestato la procedura di contestazione di addebito, che si è conclusa con l'applicazione di una sanzione disciplinare a suo carico, sostenendo di essersi trovato nell'impossibilità, senza sua colpa, di avere conoscenza della lettera di contestazione a lui diretta, nonostante avesse comunicato al datore di lavoro la sua impossibilità di ritirare la raccomandata in quanto ammalato. Chiedeva conseguentemente che la sanzione disciplinare fosse annullata.

La Corte di Cassazione sez. Lavoro, con sentenza n. 23260/2017, ha dichiarato infondata la doglianza perché la lettera di contestazione di addebito, che è un atto unilaterale recettizio, può essere portata a conoscenza del destinatario con la procedura della cosiddetta "compiuta giacenza", così che per poter vincere la presunzione legale, è necessario "un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza" (Cfr. Cass. 20482/2011)." 

Il lavoratore nell'occasione non ha usato l'ordinaria diligenza, che gli imponeva di recarsi all'ufficio postale per ritirare la lettera raccomandata a lui indirizzata dall'azienda. La procedura di contestazione di addebito è stata così è ritenuta pienamente valida e produttiva di tutti gli effetti giuridici che il datore di lavoro intendeva raggiungere.

Le raccomandate vanno sempre e comunque ritirate dall'ufficio postale perché il loro mancato ritiro comporta di diritto la loro piena conoscenza da parte del destinatario. È frequente la convinzione che non ritirare la raccomandata dall'ufficio postale annulli gli effetti della comunicazione. Così, però non è e non può essere.