28/09/2017
Il tribunale di Milano decidendo sull’indennità maneggio denaro di una commessa di supermercato ha pronunciato la seguente massima che ben interpreta la natura e l’essenza dell’istituto. L’indennità maneggio denaro per essere corrisposta deve essere prevista dal contratto collettivo o dalla pattuizione tra il lavoratore e il datore di lavoro. Il contratto collettivo del commercio prevede e disciplina in modo particolareggiato questo istituto.
“Non appare altresì dovuta alla ricorrente l’indennità di cassa e/o maneggio denaro visto che “l' indennità di maneggio di denaro costituisce un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, le condizioni per l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale” (v. Cass. n. 7353/2004) e che la normativa collettiva di settore prevede, all’art. 195, l’erogazione dell’indennità in oggetto solo qualora il dipendente “ abbia piena e completa responsabilità della gestione cassa con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze”, circostanza questa neanche dedotta e provata nel caso di specie dalla ricorrente su cui incombeva il relativo onere processuale, ex. ar.t 2697 c.c.”. Tribunale di Milano sez. lavoro Sentenza n. 214/2016 pubbl. il 26/01/2016. Giudice dott. Scarzella.
Nella foto: tempera su tela, Volando dall'Alpe, di Nicola Pankoff.
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