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Se il preavviso è pagato il rapporto cessa immediatamente, nonostante la malattia.

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28/04/2017

Non vi sono più i giorni di preavviso da lavorare


Un novità di grande rilievo  interpretativo è stata introdotta dalla Corte di Cassazione in materia di preavviso  e risoluzione del rapporto di lavoro subordinato.
La giurisprudenza, nel corso di questi anni, è sempre stata costante nell'affermare che anche in caso di preavviso pagato con l'indennità sostitutiva, la malattia sopravvenuta sospendeva il decorso del preavviso per tutta la durata della malattia stessa e fino alla maturazione dell'eventuale periodo di comporto.
La Corte di Cassazione, ultimamente, ha capovolto questo principio.
Il caso concreto sottoposto all'esame della Corte aveva ad oggetto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con effetto immediato, intimato da una banca posta in liquidazione coatta amministrativa ad un suo impiegato . L'impiegato ha contestato il licenziamento assumendo, fra l'altro, che "la risoluzione del rapporto nel periodo della malattia e del preavviso è inefficace per la durata della malattia e del preavviso”. L'impiegato ha fatto affidamento in questa sua affermazione sul precedente indirizzo giurisprudenziale della stessa Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione, però, con la sua ultima sentenza n. 15.495 dell’ 11 giugno 2008, ha cambiato indirizzo interpretativo, sostenendo che " il preavviso non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva (Cass. 21 maggio 2007 n. 11740". Questa affermazione della Corte significa praticamente che il lavoratore, licenziato con effetto immediato perché ha avuto la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, non potrà più invocare a suo favore la sospensione del virtuale periodo del preavviso stesso nel caso in cui sopravvenga una sua malattia. La malattia sopravvenuta diventa circostanza del tutto irrilevante nella risoluzione del rapporto di lavoro. L'interpretazione della Corte di Cassazione è molto restrittiva rispetto alla precedente interpretazione che della stessa normativa era stata data dalla Corte.
La stessa Corte ha affermato che questo suo nuovo indirizzo è più " coerente con l'interpretazione letterale e logico - sistematica dell'art. 2118 cod. civ.,e " che il precedente indirizzo giurisprudenziale della pregressa giurisprudenza ( ad esempio Cass. 26 luglio 2002 n. 1118) è "meno convincente" sul piano letterale, logico e giuridico-sistematico.

Milano 16/06/2008

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

Termini di decadenza per l'impugnazione del licenziamento

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Legge 604/1966

Tentativo preventivo di conciliazione

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro che occupi più di 15 addetti, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata dal giudice nel successivo ed eventuale contenzioso giudiziario. Legge 604/1966 art. 7.

Durante la prova si può licenziare anche verbalmente

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e devono essere indicati i motivi. I lavoratori assunti in prova  possono essere licenziati anche oralmente. Ma è consigliabile usare anche per essi la forma scritta con la motivazione del mancato superamento della prova. Legge 604/1966