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Attenti a non occupare lo spazio riservato al parcheggio dei disabili: si rischia la reclusione fino a 4 anni

Un automobilista nel 2009 parcheggia per circa 18 ore la propria autovettura in uno spazio riservato ad una persona affetta da gravi patologie, impedendole così di utilizzarlo fino alla rimozione dell'autovettura effettuata con l'intervento della polizia municipale, che provvedeva alla rimozione del mezzo. Per la procura della Repubblica e per i giudici questa condotta del parcheggiatore costituiva il delitto di violenza privata perché ha impedito alla persona offesa titolare del parcheggio di usufruire del parcheggio a lei riservato. Il reato di violenza privata è stato contestato in considerazione del fatto che quello spazio era stato destinato dal Comune specificatamente a quella persona disabile.Se non vi fosse stata la destinazione del parcheggio a quella persona individuata con nome cognome, la condotta trasgressiva avrebbe concretizzato solo una semplice violazione del codice della strada punibile solo con una sanzione amministrativa.

La controversia è giunta fino in cassazione; la corte di cassazione ha confermato la condanna affermando: "Certo, se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell'art. 158, comma 2, Codice della strada, che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide. Ma, in questo caso, quando lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute (come non si contesta essere avvenuto nel presente caso specifico), alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare li dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo.
Sussiste pertanto l'elemento oggettivo del delitto contestato."
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 febbraio – 7 aprile 2017, n. 17794

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