01/03/2017
La sentenza resa dal GUP del Tribunale di Messina dichiarava un dipendente del Comune colpevole dei delitti di peculato d’uso e truffa aggravata e continuata in danno del Comune di Nizza di Sicilia, condannandolo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 1200,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. L’affermazione di responsabilità concerneva l’indebito utilizzo, da parte del dipendente del Comune in qualità di autista, del veicolo di servizio per fini personali, nonché la truffa ai danni dell’ente territoriale con riguardo alla mendace attestazione degli orari di lavoro giornaliero. Contro la sentenza del Gup ha proposto appello il lavoratore, ma l'impugnazione è stata respinta con la conferma delle statuizioni del primo giudice. Il dipendente comunale ha fatto ricorso in cassazione.
La corte di cassazione, però, ha confermato la sentenza di condanna affermando, tra l'altro, che "destituito di pregio è il richiamo al preteso consenso che il sindaco del Comune avrebbe prestato alle disinvolte modalità d’utilizzo dell’autovettura di servizio, trattandosi di bene geneticamente destinato all’assolvimento di finalità di servizio rispetto al quale non è configurabile un consenso scriminante da parte di soggetti chiamati a garantire la funzionalità e l’imparzialità della amministrazione pubblica. È d’uopo richiamare al riguardo l’insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di peculato, nessuna efficacia esimente può attribuirsi alla causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto, quando i beni che costituiscono oggetto della condotta delittuosa appartengono alla pubblica amministrazione (Sez. U, Sentenza n. 19054 del 20/12/2012, Rv. 255298)".
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 8889/17; depositata il 23 febbraio