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Non basta una semplice spallata al collega per legittimare il licenziamento

tag  News  licenziamento  giusta  causa  spallata  proporzione 

14/02/2016

Il Tribunale e la Corte di appello hanno dichiarato l'illegittimità del licenziamento adottato nei confronti di un lavoratore che aveva dato una "spallata", neppure violenta e, comunque, priva di qualsiasi ulteriore strascico, ad un collega. Nell'occasione nei confronti dello stesso collega era stata pronunciata la frase "ma che cosa ha da guardarmi?". Per la corte di appello e per il tribunale l’episodio non era configurabile come "rissa nel luogo del lavoro, all'interno dei reparti operativi". La frase pronunciata dal lavoratore "ma che cosa ha da guardarmi?", sia pur pronunciata diverse volte, non aveva un contenuto minaccioso, non avendo prospettato al soggetto passivo pericolo di male ingiusto. Il licenziamento in questa situazione si presentava sicuramente sproporzionato tra la condotta contestata e la sanzione applicata. Nell'occasione non vi era stata rissa nel senso giuridico richiamato dal codice penale. Applicando le previsioni del ccnl il licenziamento è stato ritenuto sproporzionato.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza affermando che: " Nel caso di specie- la Corte territoriale ha invero fatto esatta applicazione dei principio di diritto di cui a Cass. 16 marzo 2004, n. 5372, per il quale "l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto dei giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C. aveva ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento nel comportamento dei lavoratore che aveva percosso un superiore, pur se l'art. 25 dei CCNL per i metalmeccanici dell’ industria privata prevedeva come giusta causa di licenziamento la rissa). Conforme Cass. 18 febbraio 2011, n. 4060.” Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 2830/16; depositata il 12 febbraio.

 

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